La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 32699/2026 - ha dettato il seguente principio di diritto : «Il divieto temporaneo di concessione delle misure alternative previsto dall’articolo 58 quater, comma 2, dell’ordinamento penitenziario, nel caso di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale, opera solo quando la revoca sia stata disposta per un comportamento del condannato, successivo alla concessione della misura, contrario alla legge o alle prescrizioni e incompatibile con ...

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