In caso di divorzio, il giudice non può disporre il collocamento prevalente presso la mamma basandosi unicamente sul fatto che i figli sono molto piccoli, e in quanto tali avrebbero maggiore necessità di stare con la figura materna. Ogni valutazione, infatti, va calibrata in concreto sul preminente interesse dei minori e non può derivare da pronunciamenti astratti. Lo ha deciso la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 6078 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un papà.

Una coppia sposata nel 2015, con due figli gemelli minori, nel 2024 avvia un procedimento di separazione con contestuale domanda di divorzio. La donna chiede l’affido condiviso con collocazione prevalente presso di sé, l’assegnazione della casa familiare e un assegno di mantenimento. Il marito non si oppone alla separazione, ma chiede l’addebito alla moglie, propone tempi paritari di permanenza dei figli e l’assegnazione della casa, già di sua proprietà. Il Tribunale dispone l’affido condiviso con collocamento paritario alternato. La Corte d’Appello di Bologna, cambia assetto, e stabilisce il collocamento prevalente presso la madre, assegnandole la casa familiare e limitando i tempi di frequentazione del padre, oltre a porre a suo carico un contributo al mantenimento. Il padre ricorre quindi in Cassazione, sostenendo che la decisione è stata adottata senza una valutazione concreta della situazione familiare, ma basandosi essenzialmente sull’età dei figli.

La Prima sezione civile ricorda che il criterio, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell’art. 337-ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole che “richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore”. E tale metro di giudizio vale non solo per la scelta della tipologia di affidamento (condiviso, esclusivo o super-esclusivo), ma anche per la disciplina del collocamento e delle modalità di frequentazione.

Nel caso di specie, invece, la Corte d’Appello ha ritenuto che “quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, in quanto maggiormente rispondente agli interessi della prole”. Il collocamento prevalente presso la madre, nella valutazione del giudice del reclamo, “è stato, dunque, legato alla considerazione della tenera età dei figli”.

Così facendo però ha operato un giudizio “in astratto”, basato sulla sola età dei minori, che comunque avevano già compiuto otto anni, “senza preoccuparsi di prestare attenzione alle modalità di relazione in atto dei bambini con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia”.

Per la Suprema corte va dunque affermato il seguente principio di diritto: «Nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio».

Modifica degli accordi di separazione - Con una seconda decisione, la Cassazione n. 6176/2026, afferma che il mancato rilascio della casa familiare per oltre sette anni, contrariamente a quanto inizialmente previsto in via consensuale dalla coppia, e il conseguente stabile radicamento dei figli nell’abitazione, costituisce un “fatto sopravvenuto” idoneo a giustificare la modifica delle condizioni della separazione. E’ stata così confermata sia l’assegnazione della casa alla madre sia la rideterminazione – al ribasso - dell’assegno di mantenimento, in quanto è mutato l’equilibrio originario tra le parti.

La Cassazione sul punto afferma un altro principio di diritto: “Costituisce fatto sopravvenuto, apprezzabile come ragione di modifica ai sensi dell’art 156 c.c. rispetto ad accordi di separazione (prevedenti l’obbligo, da parte della moglie assegnataria, del rilascio della casa coniugale, di proprietà del marito, in favore di quest’ultimo entro otto mesi, dietro un aumento del contributo di mantenimento in favore dei figli), il radicamento del contesto di vita realizzatosi e consolidatosi in fatto dell’habitat familiare goduto dai figli unitamente al genitore assegnatario in conseguenza della protrazione del godimento per un arco temporale pluriennale significativo (oltre sette anni)”.

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