Le Federazioni calcistiche possono regolare e limitare le attività degli agenti dei calciatori senza violare la concorrenza. A patto però le restrizioni perseguano un obiettivo legittimo di interesse generale  - come il buon funzionamento del sistema - e siano proporzionate. Lo ha stabilito la Corte di giustizia nella causa C-428/23 relativa al regolamento della Federazione calcistica tedesca (DFB).

Nel 2015 la DFB ha adottato un regolamento che disciplina il ricorso ai servizi di un agente da parte di calciatori e club per la conclusione di contratti e di accordi di trasferimento. Imponendo, tra l’altro, l’obbligo di registrazione degli agenti e la loro sottomissione a vari statuti, regolamenti e norme della Federazione Internazionale di Calcio (FIFA), della DFB e della Lega calcistica tedesca (DFL), compresa la sottomissione alla giurisdizione della DFB. Il regolamento, inoltre, vieta all’agente, in caso di intermediazione per l’accoglienza di un giocatore, di partecipare ai futuri proventi derivanti dal trasferimento dal club e vieta inoltre i compensi per i servizi dell’agente in caso di intermediazione a favore di un minore. Infine, impone di rendere pubblici i compensi e i pagamenti effettuati agli agenti, prevedendo sanzioni in caso di violazioni.

Due società, una tedesca e l’altra, austriaca, hanno impugnato il regolamento perché in contrasto con il divieto di intese previsto dal diritto dell’Unione. La Corte federale di giustizia tedesca si è rivolta alla Corte di giustizia europea per verificate se ricorre un’eccezione al divieto di intese, per i casi in cui le restrizioni della concorrenza perseguano un obiettivo legittimo di interesse generale.

I giudici di Lussemburgo rilevano che l’eccezione può, a determinate condizioni, applicarsi a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva che pur rivolgendosi ai propri membri, disciplina il ricorso ai servizi di imprese terze, quali gli agenti dei giocatori. Ciò, infatti, può risultare necessario per il perseguimento di uno o più obiettivi legittimi di interesse generale che, di per sé, non presentano carattere anticoncorrenziale.

Nel settore del calcio professionistico e semiprofessionistico, spiega la Corte, diverse categorie di operatori economici, quali i club, le federazioni nazionali, i calciatori e gli agenti, devono interagire e, in una certa misura, collaborare per garantire la sostenibilità del settore e la sua attrattiva per i tifosi e gli spettatori. Infatti, se i servizi finali, quali le partite e i tornei, non fossero sufficientemente attraenti, le diverse categorie ne risentirebbero negativamente.

Ciò detto, va accertato che tale regolamentazione, da un lato, non possa essere qualificata come accordo tra imprese o decisione di un’associazione di imprese avente per oggetto la restrizione della concorrenza e, dall’altro, sia giustificata dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale. Nel caso di specie, conclude la decisione, spetta alla Corte federale di giustizia stabilire se la regolamentazione contestata della DFB soddisfi tutte le condizioni per l’applicazione dell’eccezione in questione.

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