Una mail non inviata secondo le regole previste dalla Federazione può costare quasi 8 milioni. È la lezione che arriva dalla Corte d’appello di Milano nella vicenda che ha visto contrapposti l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez e la società di rappresentanza sportiva NF Consulting, registrata negli Emirati Arabi Uniti. Per i giudici, infatti, il contratto di mandato sottoscritto nel 2018 è nullo perché non fu depositato correttamente e nei termini previsti dalla FIGC: un vizio formale che ha travolto le richieste economiche avanzate dall’agenzia, pari a oltre 4 milioni di euro per l’attività di assistenza nella stipula del contratto con l’Inter e ad altri 3,75 milioni per il trasferimento dal Racing Club de Avellaneda, per un totale vicino agli 8 milioni.

La sentenza, pubblicata il 28 aprile 2026, conferma integralmente la decisione del Tribunale di Milano. Al centro della vicenda vi è il deposito del contratto di rappresentanza sportiva sottoscritto il 26 gennaio 2018. NF sosteneva di aver trasmesso la documentazione alla FIGC già il 30 gennaio, tramite posta elettronica. Per la Corte, tuttavia, quell’invio non era conforme alle modalità richieste dalla Federazione e non poteva essere considerato un valido deposito.

Nella motivazione si legge che dalla documentazione prodotta emerge soltanto che la società «ha inviato la documentazione richiesta dalla FIGC con modalità difformi rispetto a quanto prescritto dalla Segreteria della Federazione», utilizzando una email ordinaria anziché la posta elettronica certificata e trasmettendo i documenti in file separati anziché in un unico file. A fronte della richiesta della FIGC di procedere a un nuovo invio secondo le modalità corrette, la società «si è limitata ad anticipare che avrebbe inoltrato nuovamente i medesimi documenti, senza tuttavia aver provato di aver depositato il contratto con le formalità richieste dall’ordinamento sportivo».

Il deposito regolare arrivò soltanto il 27 febbraio 2018, oltre il termine di venti giorni previsto dall’articolo 5.5 del Regolamento FIGC sugli agenti sportivi. Un ritardo che, secondo la Corte, non può essere sanato nemmeno dai successivi contratti di intermediazione stipulati con l’Inter e tempestivamente depositati.

La decisione contiene anche un passaggio di interesse generale per il diritto sportivo. I giudici ricordano infatti che il tempestivo deposito del mandato costituisce un «presupposto indefettibile di efficacia del rapporto di rappresentanza nell’ordinamento sportivo», essendo finalizzato al controllo federale sulla «regolarità, liceità e trasparenza dell’attività dell’agente sportivo».

Non solo. La Corte richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui le violazioni delle regole dell’ordinamento sportivo possono riflettersi sulla validità del contratto anche nell’ordinamento statale, poiché incidono sulla sua «idoneità a realizzare un interesse meritevole di tutela». Da qui la conferma della nullità del mandato e il definitivo rigetto delle pretese economiche avanzate nei confronti del capitano nerazzurro.

Ad avviso della Corte, inoltre, il contratto presentava un’ulteriore criticità: l’agente aveva operato contemporaneamente nell’interesse del giocatore e dell’Inter senza che dal mandato risultasse il necessario consenso scritto del calciatore, come richiesto dal regolamento federale.

“Questa decisione conferma un principio di particolare importanza nel diritto sportivo: il rispetto delle regole federali non può essere considerato un semplice adempimento formale, ma costituisce il presupposto necessario per assicurare validità ed efficacia ai rapporti sportivi anche davanti ai giudici ordinari”, commenta Federico Venturi Ferriolo dello Studio Lca, che ha assistito il fuoriclasse insieme a Nicolò Peri del dipartimento di sport, e Gian Paolo Coppola e Giacomo Cioccarelli del dipartimento di litigation.

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