È illegittimo e discriminatorio ammettere i soli cittadini italiani al concorso per l’assunzione di assistenti all'Agenzia delle Entrate. Lo ha deciso il Tribunale di Milano (R.G. n. 7771/2026) accogliendo il ricorso promosso da APN, ASGI, CGIL Lombardia e LEDHA contro l’Agenzia delle Entrate. Bocciata dunque la clausola del bando del 15 maggio 2026 che prevedeva il requisito della cittadinanza italiana per la partecipazione a un concorso per l’assunzione di 622 unità nell’area assistenti.
Il bando era rivolto a persone iscritte al collocamento prevalentemente con disabilità. La questione nasceva dal fatto che l’attuale normativa (art. 38 dlgs 165/01) prevede, in generale, l’accesso ai concorsi pubblici di alcune categorie di cittadini stranieri (familiari di cittadini dell’Unione europea, lungosoggiornanti, titolari di protezione internazionale); ma un risalente DPCM del 1994 impone invece che, per l’assunzione in alcuni Ministeri (tra cui quello delle Finanze), venga sempre richiesta la cittadinanza italiana, sul presupposto che solo il cittadino italiano possa avere quella immedesimazione con gli interessi pubblici che tali Ministeri perseguono con la loro attività.
Secondo il Tribunale, che ha accolto le tesi delle associazioni, questo presupposto è errato; bisogna invece valutare caso per caso se le mansioni assegnate comportano l’esercizio di poteri pubblici, cosa che, nel caso esaminato, non può ritenersi, poiché la qualifica di assistente non comporta l’esercizio di tali poteri.
La sentenza ha inoltre riconosciuto che, nel caso concreto, la clausola produceva una discriminazione particolarmente grave perché incideva su una procedura destinata prevalentemente a persone con disabilità. Il Tribunale ha dunque dichiarato il carattere discriminatorio del bando, ordinando all’Agenzia delle Entrate di modificarlo, per consentire ai cittadini e alle cittadine straniere la presentazione delle domande; ha condannato l’Amministrazione al pagamento di 100 euro per ogni giorno di ritardo nell’adempimento, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione; ha infine ordinato la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
La sentenza fa seguito alla recente conclusione di un’analoga vicenda, riferita a un concorso per funzionari, che ha riguardato il Ministero dell’Interno e nella quale la Cassazione (sentenza n. 23818/2026) ha confermato l’inammissibilità del requisito della cittadinanza, tra l’altro con riferimento alla qualifica di funzionario superiore a quella di assistente.
In quella decisione la Suprema corte affermava: l’“esclusione potrebbe trovare una qualche giustificazione solo nei casi e negli specifici contesti funzionali nei quali l'interesse nazionale sia in potenziale conflitto con quello della nazione dei cui interessi il “non cittadino italiano“ sia portatore in quanto cittadino di un Paese terzo”. E, nel caso, il funzionario linguistico “non è chiamato sistematicamente a tradurre colloqui potenzialmente rilevanti per l’interesse nazionale”. Si tratta dunque di una “ipotesi residuale” che “non può determinare l'esclusione dei cittadini stranieri da un intero concorso”, che nello specifico riguardava 1.248 funzionari dei ruoli civili del Ministero (profilo amministrativo, economico-finanziario, statistico, tecnico; linguistico).
Dunque, il fatto che un “non cittadino italiano” in certe funzioni “possa, in talune occasioni, porre problemi di potenziale confitto con l'interesse nazionale, non può comunque giustificare l'esclusione di tutti gli stranieri dal concorso”. Va infatti rispettato il principio di proporzionalità che la Corte di Giustizia formula nei casi di specie con particolare rigore, affermando che la c.d. “riserva di nazionalità” deve essere limitata a “quanto strettamente necessario”.

