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Aggiustamenti di transfer pricing: considerazioni contabili e rilevanza ai fini IVA

Gli aggiustamenti di transfer pricing sono utili per garantire che le transazioni infragruppo tra imprese associate avvengano in linea con il principio di libera concorrenza

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di Hans Röll, Flavio Agrimi*

Gliaggiustamenti di transfer pricing (transfer pricing adjustments) sono delle rettifiche volte a correggere il risultato di transazioni tra imprese associate, al fine di riflettere le condizioni che si sarebbero verificate tra controparti indipendenti per transazioni comparabili. Tali aggiustamenti vengono effettuati principalmente per modificare la marginalità di società che svolgono attività a favore di un’impresa appartenente allo stesso gruppo multinazionale, i cui risultati ricadono al di fuori di un determinato intervallo di valori – considerati arm’s length -, di solito definito tramite un’analisi di benchmark.

Gli aggiustamenti di transfer pricing costituiscono una prassi consolidata in molti paesi, tra cui l’Italia, dove sono riconosciuti, accettati e frequentemente applicati. In linea generale, tale approccio è condiviso anche da altre giurisdizioni, in particolare per transazioni che riguardano imprese coinvolte in attività di carattere routinario.

In merito ai più recenti sviluppi in ambito OCSE, la necessità di effettuare tali aggiustamenti risulta ulteriormente confermata dal report “Pillar One Amount B”, pubblicato nel febbraio 2024. Al riguardo, il report stabilisce che, qualora la marginalità derivante da determinate transazioni tra imprese associate relative ad attività di marketing e distribuzione di base (baseline marketing and distribution activities) si discosti dal valore calcolato mediante l’approccio semplificato presentato nel Pillar One Amount B, sarà necessario effettuare un aggiustamento alla marginalità dell’impresa analizzata, al fine di allineare i due risultati.

Nel prosieguo non ci si soffermerà sulla natura arm’s length degli aggiustamenti di transfer pricing, ma ne verranno brevemente delineate le possibili implicazioni contabili e ai fini IVA in Italia.

A livello contabile, tali aggiustamenti non sono direttamente disciplinati dai principi contabili nazionali (OIC), e il loro trattamento può variare a seconda che siano correlati a ricavi di vendita o a costi sostenuti, oppure riguardino la rettifica della marginalità di una società. Nel primo caso, gli aggiustamenti comporterebbero delle variazioni dirette al valore dei costi o dei ricavi a cui si riferiscono, e dovrebbero essere classificati come “corrispettivi variabili”, secondo la definizione dell’OIC 34. Una società, che svolge funzioni di carattere routinario, dovrebbe conseguire dalle transazioni con imprese associate una determinata marginalità, solitamente compresa all’interno di un intervallo di valori. Tuttavia, nel caso in cui la marginalità della società in questione ricada al di fuori di tale intervallo, sarebbe necessario apportare delle correzioni. In tale scenario, le rettifiche non potrebbero essere imputate direttamente a valori specifici di costi e ricavi e, pertanto, andrebbero classificate sotto le voci “A.5 - Altri ricavi e proventi” e “B.14 - Oneri diversi di gestione”.

Anche ai fini IVA, il trattamento degli aggiustamenti di transfer pricing può variare a seconda del caso specifico. Qualora tali aggiustamenti siano mirati a modificare direttamente il valore del corrispettivo di un bene o di un servizio, comporterebbero anche una correzione della relativa base imponibile IVA. Al contrario, nel caso in cui gli aggiustamenti siano stati effettuati esclusivamente per correggere la marginalità di una società, al fine di renderla conforme al principio di libera concorrenza, verrebbe meno la rilevanza ai fini IVA. Questo approccio è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 266 del 18 dicembre 2024, in cui è stato sottolineato come il presupposto per la rilevanza IVA degli aggiustamenti di transfer pricing sia un nesso diretto con il valore del bene ceduto o del servizio prestato, escludendo quindi il caso in cui si tratti solo di una rettifica alla marginalità di una società.

In conclusione, gli aggiustamenti di transfer pricing sono utili per garantire che le transazioni infragruppo tra imprese associate avvengano a condizioni in linea con il principio di libera concorrenza. Il trattamento di tali rettifiche può variare in base alla loro natura, influenzando tanto la loro iscrizione contabile quanto la rilevanza ai fini IVA.

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* Hans Röll (Partner, Head of Transfer Pricing) e Flavio Agrimi (Associate, Dottore Commercialista), Rödl & Partner

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