In caso di concorso tra un’aggravante comune e un’altra a effetto speciale, operato l’aumento di pena per quest’ultima, il giudice, a norma dell’art. 63, comma terzo, cod. pen., da interpretare sulla base dei principi generali enunciati dalla sentenza n. 74 del 2025 della Corte costituzionale, “può” e non “deve” applicare l’ulteriore aumento di pena per l’aggravante ordinaria, dando in motivazione conto delle ragioni della scelta. Lo ha chiarito la Terza sezione penale, sentenza n. 23496/2026, accogliendo sul punto il ricorso dell’imputato.
La fattispecie era relativa al concorso tra la recidiva reiterata qualificata e la circostanza aggravante di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen. La Cassazione ha puntualizzato che quest’ultima, pur prevedendo l’aumento “secco” di un terzo della pena base, non è annoverabile tra le circostanze aggravanti a effetto speciale, tra le quali rientrano solo quelle che importano un aumento della pena superiore a un terzo.
La Suprema corte ha confermato la responsabilità dell’imputato per i reati di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e tentata violenza privata, respingendo tutte le censure sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove. I giudici hanno ritenuto correttamente accertato che i rapporti sessuali erano stati ottenuti approfittando dello stato di vulnerabilità della persona offesa, aggravato dall’assunzione di farmaci e alcol, e hanno ribadito che, ai fini del reato di maltrattamenti, è sufficiente anche una convivenza non continuativa, purché caratterizzata da un rapporto stabile di reciproca assistenza.
Il ricorrente aveva chiesto il rinvio alla Corte costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 27, dell’art. 63, comma terzo, cod. pen. nella parte in cui “non prevede che, quando la circostanza ad effetto comune di cui all’art. 609-ter, comma primo, n. 5-quater, cod. pen. concorre con una circostanza aggravante ad effetto speciale, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla”.
Per la Suprema corte il motivo è fondato ma è possibile ricorrere a una interpretazione adeguatrice senza dunque dover ricorrere alla Consulta. Per prima cosa, osserva la Corte, la fattispecie va correttamente inquadrata. “Ci si trova – spiegano i giudici - di fronte ad una ipotesi che, quanto al regime applicativo del concorso fra circostanze aggravanti, non è regolata, come ritenuto dalla Corte di merito, dall’art. 63, comma quarto, cod. pen., ma, come correttamente rilevato dalla ricorrente difesa, dalla previsione contenuta nel precedente comma terzo della medesima norma codicistica”. Nel caso in esame, infatti, vi è sì la presenza di un’aggravante a effetto speciale (nel caso la recidiva qualificata) che però concorre con un’aggravante la cui incidenza sul trattamento sanzionatorio non supera la misura del terzo della pena base.
La Corte costituzionale, ricorda la sentenza, ha ritenuto irragionevole il sistema sanzionatorio che, nel concorso di aggravanti, finiva per punire più severamente chi commetteva un reato con una recidiva semplice e un’aggravante a effetto speciale rispetto a chi era gravato da una recidiva qualificata, espressiva di maggiore pericolosità. Per eliminare questa disparità, ha stabilito che l’ulteriore aumento di pena previsto dall’art. 63, comma 4, c.p. deve essere facoltativo e adeguatamente motivato.
E allora, prosegue il ragionamento, considerato che nell’occasione, la fattispecie è regolata, proprio dall’art. 63, comma terzo, cod. pen., questo deve essere interpretato, in conformità con quanto osservato dalla Corte costituzionale, nel senso che, ove, come nel caso specifico, ricorra l'ipotesi del concorso fra aggravante a "effetto speciale" e aggravante "ordinaria", il giudice possa (ma non sia a ciò tenuto in regime di doverosità) applicare in ragione di tale seconda aggravante un ulteriore aumento di pena, dando, sia pure sinteticamente, ragione - cosa che nell’occasione la Corte territoriale ha omesso di fare - di tale sua scelta.

