Aggregazione delle committenze obbligatorie per i progetti in PNRR, quali criticità
La scelta di aggregazione per i soggetti attuatori del PNRR è diventata fonte di criticità per i Comuni non capoluogo; il termine al 31.12 per la pubblicazione del bando sta portando i soggetti attuatori a privilegiare la soluzione dell'appalto integrato che - se da una parte consente di accelerare i tempi - dall'altra introduce nuove problematiche
Come è noto, la recente legislazione per l'emergenza che è "medio termine" diventata anche normativa speciale per i progetti in PNRR (ci si riferisce, da ultimo, al D.L. 77/2021 ) non ha ritenuto di modificare la disciplina relativa alla competenza per le procedure di gara oltre al limite di valore per gli affidamenti diretti.
Se, infatti, sino al 30 giugno 2023 per le gare ordinarie permane una sospensione dell'obbligo di aggregazione prevista dall'art. 37, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (fermi gli obblighi di acquisti sulle piattaforme telematiche), una scelta diametralmente opposta è stata viceversa effettuata per le procedure di gara inerenti opere finanziate con il PNRR.
Per queste la norma codicistica è tornata ad essere immediatamente operativa con la conseguenza che i Comuni non capoluogo debbono procedere con una di queste modalità operative:
- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati (in attesa del DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, anche non qualificati) - mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;
- ricorrendo ad una stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;
- ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati;
- infine ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto .
Francamente, in una fase così transitoria, in attesa che venga messo a regime il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, la scelta non è parsa del tutto comprensibile.
Il recente Decreto Legge n. 176/2022 (D.L. Aiuti quater) è tornato in argomento, ma si è limitato a chiarire che l'obbligo riguardale procedure oltre l'affidamento diretto e ne ha puntualizzato le soglie di valore (139.000 euro per servizi e 150.000 euro per i lavori) alla luce di una posizione non chiarissima espressa dal MiMS nel Comunicato del 17.11.2021, che aveva portato ad ulteriori incertezze.
La motivazione sottesa alla scelta di aggregazione per i soggetti attuatori del PNRR potrebbe in linea teorica essere condivisibile: si parla, infatti, di vantaggi in termine di economie di scala e scopo, di maggior specializzazione del personale, di maggior rispondenza alle norme sulla digitalizzazione. (Dichiarazione Pres. ANAC gennaio 2022).
La scelta però sta diventando una seria criticità per i Comuni non capoluogo.
E difatti, la maggior parte dei provvedimenti approvativi di finanziamento in PNRR hanno fissato al 31.12.2022 il termine per pubblicare il bando di gara o inviare le lettere di invito in caso di procedura negoziata.
Questo termine ormai prossimo sta portando i soggetti attuatori, in ritardo anche rispetto ad una progettazione idonea ad andare in gara, a privilegiare la soluzione dell'appalto integrato, come noto rilegittimato per gli appalti in PNRR.
Una tale soluzione, se è vero, che consente di accelerare i tempi mettendo a gara un progetto di fattibilità, introduce nuovi problemi, quali il demandare agli esecutori le fasi progettuali più di dettaglio con un rischio anche di maggiorazione di costi (non finanziati dal PNRR).
Si sta inoltre verificando una vera e propria "corsa" alla CUC. Ed anche in questo caso si è arrivati impreparati.
Le CUC esistenti saranno in grado di soddisfare tutte le richieste? A fronte di oltre 36.000 stazioni appaltanti sul territorio nazionale la corsa appare quantomeno in salita.
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*A cura di Maria Cristina Colombo, Partner di Galbiati Sacchi e Associati