Che cosa resta della tutela di un brevetto di visione artificiale «classica», scritto prima della diffusione del deep learning, quando lo si fa valere contro sistemi fondati su reti neurali addestrate? 

A questa domanda, destinata a ripresentarsi spesso nelle aule giudiziarie, offre una prima risposta la sentenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Milano pubblicata il 22 settembre 2026 (per cui pendono i termini di appello), che ha dichiarato nullo un brevetto italiano relativo a un sistema e a un metodo di controllo e assistenza alla guida ed ha rigettato le domande di contraffazione e di concorrenza sleale proposte dal titolare.

Il caso

Il brevetto, concesso su una domanda depositata nel 2008 e più volte limitato dopo la concessione, rivendicava un sistema capace di riconoscere gli ostacoli intorno al veicolo confrontando le immagini riprese dalle telecamere con una «seconda pluralità di immagini» campione, conservate in una memoria statica, preferibilmente secondo la logica fuzzy; di rilevare i parametri cinematici del veicolo e degli ostacoli; di confrontare un’ «area libera» con un’ «area transitabile» e di emettere un allarme in caso di rischio di collisione.

Il titolare della privativa sosteneva che i sistemi di assistenza alla guida montati sulle vetture di un costruttore automobilistico, basati su chip di visione artificiale di un fornitore terzo, realizzassero una contraffazione diretta e, comunque, indiretta ai sensi dell’articolo 66, comma 2, del Codice della Proprietà Industriale. Le parti convenute si sono difese argomentando che quei sistemi non confrontano affatto le immagini con un archivio, ma riconoscono ostacoli, segnali e bordi stradali grazie ad algoritmi di apprendimento automatico, e hanno chiesto in via riconvenzionale la nullità del brevetto azionato.

La nullità del brevetto: sufficienza della descrizione e attività inventiva

Sulla validità del brevetto il Tribunale di Milano, recependo le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, svolge due passaggi di interesse generale.

Il primo riguarda la sufficienza della descrizione. Il brevetto non conteneva disegni né algoritmi, ma il Tribunale lo ritiene nel complesso attuabile: nel 2008 l’arte nota sulla guida assistita era ormai ricca e rientrava nel bagaglio del tecnico del ramo, che poteva ricavarne i dettagli implementativi mancanti. La descrizione è però insufficiente nella parte in cui la rivendicazione, indicando la logica fuzzy come semplice soluzione «preferita», si estende a tecniche alternative che il testo non descrive in alcun modo. È un monito per chi redige rivendicazioni nel settore del software: l’aggettivo «preferibilmente» allarga formalmente la protezione, ma la espone alla nullità per le varianti non insegnate.

Il secondo passaggio riguarda novità e attività inventiva. Applicato il c.d. problem-solution approach, il Tribunale ritiene il trovato oggetto di brevettazione anticipato da un documento anteriore che già descriveva il riconoscimento degli ostacoli tramite reti neurali e logica fuzzy, il calcolo della traiettoria del veicolo e l’uso di immagini standard memorizzate, e comunque privo di attività inventiva alla luce di un’ulteriore anteriorità che insegnava in modo esplicito il confronto tra spazio di guida «richiesto» ed «esistente». Merita attenzione la precisazione, mutuata dalla dottrina, per cui l’altezza inventiva può mancare anche quando la soluzione brevettata non è l’unica possibile: se il problema ammette più soluzioni alternative tutte evidenti per il tecnico medio, il carattere non necessitato della scelta non ne prova l’originalità.

Pattern matching e machine learning

La parte più innovativa della decisione è però quella dedicata alla contraffazione, esaminata «per completezza» nonostante la declaratoria di nullità. Qui il Tribunale si confronta con la distinzione tecnica tra due modi di «vedere» della macchina. Il pattern matching rivendicato dal brevetto confronta in tempo reale ciò che la telecamera riprende con un archivio di immagini di riferimento conservato a bordo. Il machine learning dei sistemi contestati, invece, «impara» in una fase di addestramento che precede il funzionamento e poi riconosce gli oggetti senza alcun confronto puntuale con immagini pre-memorizzate. Le convenute avevano aggiunto un argomento pratico: un sistema di puro confronto richiederebbe risorse di memoria e calcolo enormi, dovendo archiviare milioni di immagini.

Esclusa l’interferenza letterale, perché nei sistemi contestati non vi è né confronto con immagini campione né impiego della logica fuzzy, il Tribunale di Milano nega anche la contraffazione per equivalenti. Dopo aver richiamato il superamento della «central definition theory» per effetto dell’articolo 52 del Codice della Proprietà Industriale e dell’articolo 69 della Convenzione sul Brevetto Europeo, il criterio dell’ovvietà della variante e il c.d. triple test (FWR - function, way, result), la sentenza individua il discrimine proprio nel «way». Non può ritenersi equivalente, si legge nella decisione in commento, un sistema che non prevede un confronto attuale e costante tra immagini rilevate e pre-memorizzate, ma si basa su reti neurali e intelligenza artificiale con un processo di addestramento svolto in fase di configurazione, e che non utilizza una memoria statica per le immagini di confronto. Funzione e risultato (funciton e way) possono anche coincidere, cioè riconoscere l’ostacolo ed evitare la collisione, ma la diversità del modo (way) basta a escludere l’equivalenza.

Due elementi rafforzano questa lettura. Anzitutto, la caratteristica del confronto con immagini memorizzate era stata precisata dal richiedente proprio per superare i rilievi dell’Ufficio Brevetti in sede di esame: senza evocarla espressamente, la sentenza applica una logica affine alla prosecution history estoppel, impedendo al titolare di recuperare in giudizio, tramite l’equivalenza, ciò che aveva rinunciato a rivendicare per ottenere il titolo. Inoltre, il Tribunale richiama un limite di matrice tedesca, noto come difesa «Formstein»: l’equivalenza non può estendere la tutela a soluzioni già comprese nello stato della tecnica, e il riconoscimento tramite reti neurali era già divulgato prima del deposito.

Una tensione da non trascurare

La motivazione presenta un passaggio che stimola la riflessione. In sede di attività inventiva il Tribunale di Milano ritiene ovvio, per il tecnico del ramo, passare dalle reti neurali dell’arte nota al confronto digitale con immagini campione, qualificandolo come semplice soluzione alternativa.

In sede di equivalenza, le due tecnologie diventano invece portatrici di un «modo» (way) diverso. Le due affermazioni non sono incompatibili: che una variante sia ovvia rispetto all’arte nota non la rende equivalente all’invenzione rivendicata, e in ogni caso opera il limite dell’arte anteriore. Ma l’effetto pratico è una forbice che stringe il titolare da entrambi i lati: letta in senso ampio, la rivendicazione è nulla; letta in senso stretto, non è contraffatta.

Le indicazioni per la prassi

Dalla decisione si ricavano indicazioni utili per chi brevetta e per chi contende nel campo dell’intelligenza artificiale. Sul piano della redazione, le rivendicazioni puramente funzionali, che descrivono obiettivi senza insegnare come raggiungerli, si rivelano fragili due volte: sul terreno della validità e su quello della portata della tutela. Un brevetto che non descrive algoritmi difficilmente potrà intercettare, per equivalenza, soluzioni algoritmiche sviluppate in seguito.

Sul piano interpretativo, la sentenza valorizza un criterio che potrà essere esteso ad altri settori, dalla diagnostica per immagini al riconoscimento vocale: il momento e il luogo in cui si forma la «conoscenza» del sistema, cioè un archivio consultato in tempo reale oppure un modello addestrato a monte, diventano elementi strutturali del «way».

Sul piano probatorio, infine, il caso offre utili spunti di riflessione. L’attore aveva ricostruito il sistema contestato attraverso brochure, video promozionali e domande di brevetto successive delle convenute, senza chiedere l’esibizione della documentazione tecnica. Il Tribunale di Milano rileva che mancava la prova che tutte le caratteristiche indicate fossero presenti in un unico prodotto e che le domande di brevetto del presunto contraffattore non descrivono il prodotto effettivamente realizzato. Con sistemi di machine learning, la cui logica interna è per definizione poco trasparente, strumenti processuali quali ordini di esibizioni o la c.d. descrizione giudiziale diventano pressoché indispensabili.

La sentenza, di primo grado, offre dunque un primo e significativo punto di riferimento nel dibattito su brevetti e intelligenza artificiale: la tutela per equivalenti non è uno strumento per adattare i titoli del passato alle tecnologie del presente, ma un rimedio contro le elusioni marginali di ciò che è stato effettivamente rivendicato e insegnato.

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*Anna Maria Stein, Avvocato, Partner Eversheds Sutherland

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