Aiuti alle cooperative: dal 23 aprile 2021 possibile ottenere i nuovi finanziamenti
Al via il "Nuova Marcora", sostegno per la realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati ed esigenze di liquidità aziendale
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021 il decreto del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) del 31 marzo 2021, recante "Termini e modalità di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione".
Il provvedimento dà attuazione, dal punto di vista operativo, al decreto ministeriale del MISE del 4 gennaio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021), che ha istituito un nuovo regime di sostegno pubblico alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative, e che è stato denominato "Nuova Marcora", in quanto ha sostituito integralmente il precedente regime di aiuti previsto dal decreto ministeriale del MISE del 4 dicembre 2014, che a propria volta si affiancava alle previsioni della Legge Marcora (Legge n. 49 del 27 febbraio 1985).
A partire dal 23 aprile 2021, le società cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali, a prescindere dal settore in cui operano, purché attive e aventi sede – quantomeno operativa – sul territorio nazionale, potranno dunque presentare domanda per avvalersi dei nuovi finanziamenti, la concessione dei quali continuerà ad essere gestita dalle società finanziarie partecipate dal MISE (alle quali è affidata l'attuazione degli interventi al fine di assicurare al "piano d'impresa" delle società richiedenti un'adeguata ed equilibrata copertura finanziaria, sia in termini di mezzi propri sia di indebitamento a medio lungo termine).
Tali finanziamenti hanno il fine, in particolare, di sostenere:
1) la realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati;
2) le esigenze di liquidità aziendale, per tali intendendosi:
-la realizzazione di investimenti avviati da non più di sei mesi, per spese ancora da sostenere e per eventuali spese già sostenute ma non ancora pagate;
-il finanziamento del capitale circolante in occasione della nascita o dello sviluppo e del consolidamento della società cooperativa, anche per quanto attiene ai costi relativi a materie prime, materiali di consumo e merci, servizi e beni necessari allo svolgimento dell'attività, godimento di beni di terzi e costi del personale.
Nello specifico, le agevolazioni:
- hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni, comprensivi di un periodo di ammortamento massimo di 3 anni;
-sono rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- sono regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;
- possono coprire l'intero importo del programma di investimento, laddove vengano concessi a fronte di nuovi investimenti;
- sono concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria partecipata dal MISE nella società cooperativa beneficiaria, e comunque per un importo complessivamente non superiore a 2 milioni di euro.
La richiesta di finanziamento, da presentare alla società finanziaria partecipata dal MISE (che provvederà, tra l'altro, anche alla valutazione della richiesta stessa), dovrà essere accompagnata dalla documentazione indicata all'art. 4 del decreto del Direttore Generale del MISE del 31 marzo 2021, ossia:
a) il modulo per la domanda di finanziamento agevolato (allegato n. 2 al decreto);
b) il piano di attività per investimenti, oppure per esigenze di liquidità (allegato n. 3 al decreto);
c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a 150.000 euro, la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale contenente i dati necessari per le informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del D.lgs. n. 159/2011 (allegato n. 4 al decreto).
Ciascuna società cooperativa può presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell'arco di 36 mesi.
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*A cura dell'avv. Niccolò Medica e del dott. Antonio Vigliotti, Studio Legale De André