Con la sentenza sulle cause riunite C-503/25 (Acciaierie d’Italia) e C-504/25 (Acciaierie d’Italia - II) la Cgue ha affermato che un’«impresa in difficoltà» non può beneficiare delle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas.

La vicenda italiana

Nel 2024, le autorità italiane hanno respinto le domande della Acciaierie d’Italia («ADI»), principale gruppo siderurgico italiano, in merito al suo inserimento, per l’anno 2025, negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas. Di conseguenza, l’ADI non ha goduto delle agevolazioni finanziarie previste a favore di tali imprese.

Detti dinieghi si basavano sulla qualificazione dell’ADI come «impresa in difficoltà» ai sensi degli Orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio delle imprese non finanziarie in difficoltà, a causa del suo assoggettamento al regime italiano di amministrazione straordinaria e del suo stato di insolvenza.

Adito in seguito a ricorsi presentati contro tali dinieghi, il giudice amministrativo italiano ha sottoposto alla Corte di giustizia la questione della compatibilità con il diritto dell’Unione (articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del Tfue, in combinato disposto con gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione) dell’esclusione delle imprese sottoposte al regime di amministrazione straordinaria dall’accesso alle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica o di gas.

La Cgue sul potere della Commissione

La Corte constata che, nell’adottare gli Orientamenti in materia di aiuti al salvataggio, la Commissione ha volontariamente autolimitato il proprio potere discrezionale in merito alla compatibilità degli aiuti di Stato. Di conseguenza, qualsiasi deroga a tali regole costituirebbe una violazione dei principi generali del diritto, in particolare quelli di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento.

La Corte rileva che l’Italia si è limitata ad allineare la propria normativa in materia di aiuti di Stato a favore dell’energia alle prescrizioni della disciplina della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia (2014-2020 e 2022), la quale precisa che gli aiuti per l’energia non devono essere concessi a imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti in materia di aiuti al salvataggio.

L’amministrazione straordinaria

Conclude quindi la Cgue affermando che un’impresa posta in amministrazione straordinaria è un’«impresa in difficoltà» ai sensi del diritto dell’Unione, in quanto tale regime costituisce una procedura concorsuale subordinata alla previa constatazione dello stato di insolvenza dell’impresa interessata, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

La circostanza che le procedure concorsuali di insolvenza previste dalle legislazioni degli Stati membri perseguano l’obiettivo di ripristinare la redditività economica delle imprese interessate non rimette in discussione il fatto che tali imprese siano imprese in difficoltà ai sensi degli Orientamenti sugli aiuti al salvataggio.

Peraltro, gli aiuti a favore dell’energia non possono essere confusi con gli aiuti al salvataggio, che perseguono obiettivi diversi.

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