Il caso
La vicenda trae origine da una compravendita immobiliare conclusa nel 2013, subordinata alla concessione di un mutuo ipotecario mai erogato e con prezzo mai corrisposto. A seguito del fallimento dell’acquirente, la venditrice aveva proposto domanda di restituzione degli immobili in sede fallimentare, ottenendo dal Tribunale di Roma, in sede di opposizione allo stato passivo, la condanna al ritrasferimento dei beni. Il provvedimento è stato impugnato dalla curatela fallimentare, ponendo al centro del giudizio di legittimità la seguente questione: quale percorso deve seguire la domanda di risoluzione contrattuale proposta prima della dichiarazione di fallimento, se la stessa si pone come antecedente logico-giuridico di pretese restitutorie o risarcitorie destinate ad essere fatte valere nei confronti della massa dei creditori?
Gli orientamenti
Su tale questione le Sezioni Unite hanno ricostruito tre distinti orientamenti sviluppatisi nel tempo.
Il primo (Cass. n. 3953/2016) sosteneva che la domanda di risoluzione trascritta prima del fallimento dovesse proseguire nel rito ordinario, mentre le sole pretese restitutorie e risarcitorie migravano in sede concorsuale.
Il secondo, seguito da Cass. n. 2990/2020, propugnava la “trasmigrazione integrale” di tutte le domande (inclusa quella risolutoria) in sede fallimentare, ammettendo una cognizione incidentale del giudice delegato sulla risoluzione.
Un terzo orientamento, riconducibile a Cass. n. 5368/2022, distingueva ulteriormente a seconda che la domanda risolutoria fosse stata o meno trascritta prima del fallimento, con soluzioni processuali differenziate.
I principi di diritto
Le Sezioni Unite hanno aderito alla tesi della trasmigrazione integrale, ma correggendo la ricostruzione della sentenza n. 2990/2020 sul punto della cognizione incidentale ed enunciando quattro principi di diritto.
• In primo luogo, la domanda di risoluzione che costituisce premessa di pretese nei confronti della massa diviene improcedibile in sede ordinaria e va proposta secondo il rito speciale del Capo V, Titolo II della legge fallimentare, salvo che sia già stata pronunciata sentenza non passata in giudicato o che la domanda miri a finalità estranee al concorso.
• In secondo luogo, la decisione del giudice fallimentare non ha natura meramente incidentale, ma il tipico contenuto costitutivo o dichiarativo delle pronunce risolutorie.
• In terzo luogo, il giudizio relativo alla domanda di risoluzione divenuta improcedibile, non richiede la riassunzione del giudizio ma la riproposizione della domanda innanzi al giudice delegato.
• In quarto luogo, l’accoglimento della domanda di risoluzione, disposto con decreto fallimentare, deve essere annotato a margine dell’atto trascritto ai sensi dell’art. 2655 c.c., pertanto, il titolo dell’annotazione non richiede necessariamente la forma della sentenza, essendo sufficiente qualsiasi provvedimento giurisdizionale che produca l’effetto che la legge intende pubblicizzare.
Infine, la Corte opera un interessante raccordo con il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. I giudici segnalano che l’art. 172, comma 5, c.c.i.i. riproduce sostanzialmente l’articolo 72 legge fall. e che la relazione illustrativa al Codice della Crisi conferma l’interpretazione accolta, chiarendo che il giudice delegato deve poter conoscere con pienezza di poteri della domanda di ammissione. Tuttavia, le Sezioni Unite precisano che il Codice della Crisi - inapplicabile alle procedure anteriori - può offrire un criterio interpretativo solo ove sussista“un ambito di continuità” tra vecchio e nuovo regime. Tale continuità viene esclusa rispetto alla modulazione dell’endoconcorsualità introdotta dall’art. 204 c.c.i.i., il quale, a differenza della legge fallimentare, riconosce espressamente al fallito il diritto di intervenire nei giudizi di rivendica e restituzione.
La risoluzione del contrasto interpretativo
In conclusione, la pronuncia assume rilievo per il rigore con cui risolve un contrasto interpretativo di lungo corso: una volta aperto il concorso, l’accertamento del fatto costitutivo del diritto da far valere nei confronti della massa non può essere demandato a un giudice diverso da quello fallimentare e la pendenza di un giudizio ordinario non vale a sottrarre la cognizione alla sede concorsuale, alla quale essa resta attratta.
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*Antonio Martini (Partner), Ilaria Canepa (Senior Associate), Alessandro Botti (Associate ) e Silvia Spaliviero (Trainee) - CBA Studio Legale e Tributario

