È legittimo il diniego del rimborso delle spese legali, sostenute da un dipendente statale - sottoposto a procedimento penale e poi assolto - poiché l'assunzione a carico dell'amministrazione dei costi di difesa sconta la riconducibilità dei fatti nell'ambito puntuale dei doveri di istituto. La mera prestazione lavorativa non rileva sufficientemente, alla luce delle finalità del sistema, che implica, viceversa, che i fatti e i comportamenti denotino una comunione degli interessi perseguiti dal dipendente e dall'amministrazione di appartenenza. Questo il principio espresso dalla sentenza del Trga Trento n. 126/2017.

La vicenda - Il caso in esame trova origine da un ricorso di un agente penitenziario per l'annullamento del decreto di rigetto emesso dall'amministrazione penitenziaria, dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute , ex articolo 18 del Dl 67/1997, convertito nella legge 135/1997. Il processo deriva dal colloquio del ricorrente con alcuni detenuti, in violazione di norme di legge e regolamento, asseritamente fomentando atti di protesta da parte dei medesimi. Per i reati di abuso d'ufficio e abbandono del posto di servizio il procedimento penale si è concluso con l'assoluzione in primo grado per l'insussistenza del fatto e perché il fatto non costituisce reato. Per il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, dopo la condanna in primo grado, l'assoluzione in appello è intervenuta con riferimento all'articolo 530, comma 2, del Codice di procedura penale. L'amministrazione giudiziaria ha negato il rimborso delle spese legali sostenute, in ragione della non «piena coincidenza degli interessi facenti capo al dipendente inquisito ed alla amministrazione di appartenenza».

La decisione - Il Tar ha evidenziato che l'articolo 18, del Dl 67/1997 subordina il rimborso delle spese legali, a favore di dipendenti di amministrazioni statali coinvolti in giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, non solo all'esclusione della loro responsabilità ma, altresì, alla circostanza che i predetti giudizi siano promossi in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali. Tale rimborso assolve dunque la funzione di ripristinare la situazione di esposizione economica del dipendente ingiustamente coinvolto in procedimenti giudiziari, addossando l'onere relativo all'amministrazione diappartenenza, implicitamente ma coerentemente riconoscendo l'immedesimazione tra l'azione del dipendente e la funzione dell'ente di appartenenza. I giudici trentini hanno puntualizzato l'interpretazione rigorosa dell'inciso «in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali»: e nella fattispecie l'inopinata presenza del ricorrente in un reparto detentivo diverso e l'ingiustificato e, comunque, inopportuno, colloquio con i detenuti, ha evidenziato una condotta che, benché non censurata in sede disciplinare, non è consonante con la funzione svolta e non trova corrispondenza negli interessi dell'amministrazione

Trga Trento – Sentenza 10 aprile 2017 n. 126

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