Il forte vento, da solo, non basta a escludere la responsabilità dell’Anas per i danni provocati dalla caduta di alberi su un fondo confinante con la strada. Lo chiarisce la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 24158/2026, accogliendo (con rinvio) il ricorso degli eredi di un agricoltore contro la decisione della Corte d’appello di Napoli che aveva escluso la responsabilità dell’ente per cose in custodia, ritenendo che la caduta dei pini fosse stata determinata da un caso fortuito dovuto alle eccezionali condizioni atmosferiche.
La vicenda nasce dalla richiesta di risarcimento avanzata dal proprietario di un fondo agricolo a Sessa Aurunca, dopo che quattro pini di alto fusto, collocati lungo la strada statale Appia, erano crollati sul terreno danneggiando il fondo e l’attività agricola. Sia il Tribunale sia la Corte di secondo grado avevano respinto la domanda, ritenendo che la caduta degli alberi fosse stata provocata da un evento atmosferico eccezionale, idoneo a interrompere il nesso causale e a integrare il caso fortuito.
Secondo i ricorrenti, tuttavia, quella conclusione si fondava su un evidente errore tecnico: la consulenza d’ufficio aveva infatti equiparato una velocità del vento di 5,8 metri al secondo a 170 chilometri orari, quando in realtà corrisponde a circa 21 km/h. Un’incongruenza che, secondo la Cassazione, rende inattendibile la qualificazione del fenomeno come “massimo grado di tempesta” sulla scala Beaufort e impone un nuovo esame della vicenda.
La Terza sezione civile ricorda che «la responsabilità da cose in custodia ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito, […] oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo[…] e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all’evento pregiudizievole».
Incombe dunque sul danneggiato “l’onere di allegare e provare la derivazione causale, in termini di eziologia immediata e diretta, del danno”; mentre il custode (ex art. 2051 cod. civ.) per liberarsi dalla responsabilità dovrà provare l’esistenza di un «caso fortuito», o di un fatto “estraneo alla relazione custodiale” con una propria autonoma incidenza causale.
Con specifico riguardo agli eventi atmosferici, la Suprema corte ribadisce che possono «integrare l’ipotesi del caso fortuito, assumendo rilievo causale esclusivo”, solo quando “rivestano i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità”. Dunque, l’accertamento di un “forte temporale”, di un “nubifragio” o di una “calamità naturale”, presuppone un giudizio da formulare “non sulla base di nozioni di comune esperienza, ma con un’indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cosiddetti dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell’evento atmosferico”.
In definitiva, conclude la Corte, “l’esistenza della esimente del caso fortuito per la eccezionalità dell’evento atmosferico che provocò la caduta degli alberi è stata ritenuta in difetto di elementi di prova concreti e specifici correttamente ricostruiti e, segnatamente, di dati scientifici di stampo statistico riferiti al contesto di localizzazione della res custodita”.

