Il Dlgs 9 settembre 2026 n. 160, attua la delega di cui alla legge n. 132/2025 adeguando l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1689, disciplinando l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia, con particolare attenzione all'identificazione biometrica remota in tempo reale e al riconoscimento facciale a posteriori, entrambi assoggettati a un rigoroso regime autorizzatorio giurisdizionale, e introducendo, sul piano sostanziale e processuale, una nuova fattispecie penale (articolo 437-bis Cp) per l'omessa sicurezza dei sistemi ad alto rischio e un regime speciale di responsabilità civile per i danni da AI, fondato su presunzione di nesso causale, ordine di esibizione delle prove e azione diretta verso l'assicuratore.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale.

Decreto legislativo 9 settembre 2026 n. 160 - Mappa - Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 15 settembre 2026 n. 214

Con l'analisi dei profili di responsabilità civile e delle regole per l'impiego dell'intelligenza artificiale da parte delle forze di polizia si conclude l'approfondimento dedicato al Dlgs 160/2026. Il testo del decreto e l'esame dei profili penalistici sono stati pubblicati sul numero 38.

Nella tabella sottostante si riportano le novità di maggior interesse per gli operatori giuridici contenute nel decreto legislativo n. 160/2026

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