Gli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo n. 160/2026 compongono un sistema più garantista di quanto il dibattito pubblico lasci intendere: banche dati di confronto costruite per ogni singolo uso e non incrementali, divieto di scraping, log inalterabili, doppia valutazione d'impatto, inutilizzabilità probatoria degli esiti preventivi. I punti deboli sono altrettanto chiari: l'autorizzazione del pubblico ministero nel binario preventivo, le proroghe senza limite massimo, la salvezza degli elementi acquisiti aliunde, la notifica differibile e rivolta al solo Garante, il silenzio sulla registrazione nella banca dati dell'Unione, i decreti attuativi privi di termine.
Il Capo III del titolo I del Dlgs 9 settembre 2026 n. 160, affronta la parte più delicata dell’impiego dell’intelligenza artificiale da parte delle Forze di polizia: quella in cui il sistema lavora sul corpo delle persone. Il punto di partenza non è una facoltà. È un divieto.
L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1689 vieta, alla lettera g), i sistemi di categorizzazione biometrica che classificano individualmente le persone per trarre inferenze su razza, opinioni politiche, ...


