La Cassazione civile - con la sentenza n. 14454/2026 - ha affermato in materia di diritti dell’ex coniuge che percepisca l’assegno divorzile la corretta interpretazione dell’articolo 12 bis della legge del 1970 che regola il diritto a percepire quota dell’indennità di fine rapporto - in relazione agli accantonamenti fatti dall’altro coniuge in costanza di matrimonio - maturata quale credito esigibile in epoca successiva alla domanda di divorzio.
I giudici di legittimità hanno dettato sul punto uno specifico principio di diritto: «In tema di divorzio, il disposto dell’art. 12 bis l. n. 898 del 1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto alla quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, non si applica al TFR maturato in costanza di matrimonio, conferito nel Fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio, mentre si applica al TFR maturato durante il matrimonio conferito al menzionato Fondo dopo la domanda di divorzio.»
Il Tfr destinato al Fondo
Se viene eseguito il versamento del Tfr nel Fondo complementare i relativi importi vengono destinati alla previdenza complementare col corrispondente venir meno dell’obbligo del datore di lavoro di pagare al lavoratore il Tfr che ha versato. Si tratta di un atto negoziale che è equiparabile nei rapporti col datore di lavoro alla percezione di anticipazioni del Tfr durante la vita lavorativa.
Ciò significa che - in base al principio affermato dalla giurisprudenza con riferimento alle anticipazioni sul Tfr erogate prima della proposizione della domanda di divorzio - se il conferimento del Tfr nel Fondo è anteriore all’introduzione del giudizio di divorzio, il coniuge avente diritto all’assegno divorzile successivamente riconosciuto non può vantare alcun diritto sul Tfr versato.
Va precisato però che non perde rilevanza tale accumulo nel Fondo, nel senso che la percezione delle prestazioni di previdenza complementare può essere considerata ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio, tenuto conto che i vantaggi derivanti da tale prestazione di previdenza complementare derivano dal conferimento al Fondo previdenziale di Tfr maturato durante lo svolgimento del rapporto di matrimonio.
Allo stesso modo, ove la prestazione di previdenza complementare sopravvenga alla definizione del procedimento in cui è determinato l’assegno divorzile, tale evenienza può essere valutata ai fini di una modifica delle condizioni di divorzio, con un aumento dell’assegno divorzile.
Infatti, nella determinazione dell’assegno divorzile o della sua eventuale modifica, occorre tenere conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti grava l’obbligo di corresponsione dell’assegno, qualora costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante il matrimonio.
Diversamente se il conferimento del Tfr maturato durante la vita matrimoniale viene eseguito dopo la presentazione della domanda di divorzio: come avviene per il pagamento del Tfr o di sue anticipazioni dopo la presentazione della domanda di divorzio, anche in questo caso il coniuge del lavoratore, cui sia riconosciuta la spettanza dell’assegno divorzile, ha diritto alla percezione della quota di sua spettanza su tali importi.
Una forma di partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, realizzando una ripartizione tra i coniugi di un’entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo esigenze non solo di natura assistenziale (come l’assegno), ma anche di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune.
In effetti, se non fosse riconosciuto il diritto dell’ex coniuge a una quota del Tfr con riguardo a quelle somme che risultino essere versate in un Fondo pensione, si legittimerebbe uno strumento di elusione in danno dei diritti e dei doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale e dal suo scioglimento.
La Cassazione conferma quindi che se l’ex coniuge obbligato al pagamento dell’assegno divorzile aveva conferito nel Fondo di previdenza complementare il Tfr già maturato, e accantonato, durante la vita matrimoniale, ma prima della presentazione della domanda di divorzio, nessun diritto di credito di una quota del Tfr destinato al Fondo viene ravvisato in capo all’altro ex coniuge titolare dell’assegno divorzile.
Il motivo accolto
Nel caso di specie, invece, non vi è stato alcuna verifica della Corte d’appello sul punto della tempistica degli accantonamenti (durante la vita matrimoniale o dopo) e dell’erogazione del Tfr. In quanto il Tfr maturato durante il matrimonio, conferito al Fondo di previdenza complementare prima della domanda di divorzio, non è assoggettato alla disciplina di cui all’articolo 12 bis della legge del ’70 che ne riconosce una quota all’ex. Al contrario il Tfr maturato durante il matrimonio, conferito al Fondo di previdenza complementare dopo la domanda di divorzio, è assoggettato alla disciplina dettata dalla norma in questione.
Vale la pena ricordare che è invece sicuramente escluso dalla disciplina in esame l’incentivo all’esodo percepito dal lavoratore tenuto al versamento dell’assegno.
In ordine, poi, alla natura dei contributi confluiti nel fondi di pensione complementare, la stessa Corte d’appello ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in tema di fondi pensione complementari, fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di Tfr maturando conferite e accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo pensione complementare.
Da tale considerazione, la Corte d’appello ha fatto conseguire che quanto accantonato per confluire nel Fondo di previdenza complementare, proprio per la natura previdenziale del credito del lavoratore, non può costituire oggetto dell’indennità cui partecipa l’ex.

