Alle Sezioni Unite il rimedio impugnatorio contro la misura cautelare dopo l’assoluzione
Appello o riesame? La Prima sezione penale, ordinanza n. 21614/2024, ha rinviato la questione alle Sezioni unite dopo aver rilevato un contrasto
Saranno le Sezioni unite a decidere quale debba essere il rimedio impugnatorio – e cioè il riesame o l’appello - avverso l’ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere a seguito di una condanna in appello dopo che l’imputato era stato assolto in prima grado, con perdita di efficacia della prima misura cautelare. Lo ha deciso la Prima sezione penale, con l’ordinanza n. 21614/2024, dopo aver rilevato un contrasto interpretativo, sia dottrinale che giurisprudenziale. “L’esigenza del diradamento di ogni incertezza sul punto analizzato – scrive la Corte - risulta ancora più sentita per il fatto che la questione riguarda l’individuazione del corretto mezzo impugnatorio in materia incidente sulla libertà personale dell’imputato”.
La questione di diritto, dunque, è riassumibile nel seguente quesito: “Se l’imputato - nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che ha perso efficacia a causa del proscioglimento pronunciato all’esito del giudizio di primo grado - debba impugnare con l’istanza di riesame ovvero con l’appello cautelare l’ordinanza con la quale sia disposta la custodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 300, comma 5, cod. proc. pen., emessa a seguito di successiva condanna pronunciata all’esito del giudizio di appello”.
Il caso all’esame del Tribunale di Napoli
Nel novembre 2023, il Tribunale di Napoli ha dichiarato inammissibile l’impugnazione dell’imputato contro il provvedimento della Corte di assise di appello (di ottobre) che, in accoglimento della richiesta del Pm, gli aveva applicato la misura della custodia in carcere per omicidio e tentato omicidio, reati per i quali la stessa Corte, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, lo aveva condannato. L’atto con cui era stato introdotto il procedimento impugnatorio, seguiva ad analoga misura emessa dal Riesame (settembre 2021, in sede di appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen.), misura che, però, aveva perso efficacia a seguito dell’assoluzione decisa da Gip del Tribunale di Napoli nell’ottobre 2022. Secondo il giudice cautelare, dunque, si trattava del ripristino di una precedente misura e non di un’ordinanza genetica, autonomamente applicativa di misura cautelare e dunque lo strumento per impugnare doveva essere l’appello, e non il riesame proponibile unicamente avverso ordinanze che applicamo per la prima volta la misura cautelare.
Al contrario per il ricorrente era una “misura cautelare nuova, anche perché riguardava sempre l’ipotesi di omicidio volontario, “ma il titolo del concorso era stato individuato nell’art. 116 cod. pen.”; di conseguenza, il rimedio impugnatorio era il riesame.
La decisione della Superma corte
E la differenza, ricorda la Cassazione, non è soltanto nominalistica. L’appello infatti deve, a pena di inammissibilità, indicare in modo specifico i punti del provvedimento di cui l’impugnante richiede il nuovo esame e deve precisarne le ragioni, pena il rilievo della sua genericità. La richiesta di riesame, invece, “non esige la necessaria articolazione in motivi dei profili di censura”. E il difetto di specificità dei motivi non comporta l’inammissibilità dell’impugnazione, considera “la natura interamente devolutiva del mezzo”.
E se la maggior parte della giurisprudenza di legittimità è per l’appello – considerando “persistente il legame fra il provvedimento caducato e quello sopravvenuto” – un “meno frequentato” orientamento propende per ritenere la misura caducata, o comunque divenuta inefficace, come mai esistita, con la conseguenza che l’eventuale misura reiterativa è da assoggettarsi alla richiesta di riesame.
Non solo, una parte della dottrina, con considerazioni di “non poco momento”, non ritiene che via sia una “differenza fra le situazioni di fatto” tale da giustificare la differenziazione di tutela impugnatoria fra l’imputato condannato in grado di appello che venga attinto da susseguente provvedimento coercitivo, senza mai essere stato raggiunto da precedente titolo cautelare o dopo essere stato raggiunto da titolo cautelare, poi annullato o revocato nel corrispondente subprocedimento cautelare, da un lato, e l’imputato condannato in sede di appello che venga attinto da susseguente provvedimento coercitivo, dopo essere stato prosciolto in precedenza con la conseguente dissoluzione del titolo cautelare che lo aveva raggiunto. E cioè la proposizione del riesame per il primo ambito e dell’appello per il secondo ambito.
Saranno ora le SU a decidere.
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Avv. Marco Proietti e Avv. Simone Chiavolini – Studio Legale Proietti