«La citazione di giurisprudenza inesistente generata dall’intelligenza artificiale non attenua, ma anzi accentua il giudizio di colpevolezza processuale» perché «rivela che il ricorso è stato proposto in violazione del dovere di controllo e con un grado di negligenza che supera la soglia dell’errore scusabile considerato dalla Corte costituzionale». «Perciò, una volta dichiarata l’inammissibilità, l’art. 616 cod. proc. pen. consente e giustifica l’irrogazione di una somma più elevata in favore della Cassa delle ammende, proprio perché non vi è alcuna ragione per ritenere che il ricorso sia stato presentato senza colpa nella determinazione della relativa causa di inammissibilità». Lo ha chiarito la Corte di cassazione penale, con la sentenza n. 23006/2026, che per la prima volta si diffonde sulla questione, condannando la parte a versare una somma di 5.000,00 euro (determinata in via equitativa) in favore della Cassa.
La questione riguardava un ordine di demolizione di un immobile abusivo. Vi era stato però un errore nelle generalità del soggetto che aveva promosso l’incidente di esecuzione. Per la Corte d’appello l’istanza proveniva quindi da un soggetto non identificabile e perciò era inammissibile. La difesa ha sostenuto che si trattasse di una semplice inesattezza anagrafica, che non impediva comunque di individuare il reale interessato. I precedenti evocati nel ricorso sul tema dell’errore nelle generalità, si legge nella decisione, «esprimono un principio astrattamente pertinente, ma non risultano in realtà essersi occupati della questione giuridica prospettata dal difensore, non avendo in realtà mai affermato i principi che il difensore loro riferisce». «Perciò quei precedenti, frutto di allucinazione informatica probabilmente dovuta all’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, non risultano automaticamente decisivi».
Anzi, prosegue la Corte, costituiscono un «indice particolarmente significativo di colpa qualificata nella determinazione della causa di inammissibilità». L’allegazione di precedenti inesistenti, infatti, «altera il corretto contraddittorio, ostacola il vaglio di legittimità e tradisce l’inosservanza del dovere minimo di verifica delle fonti prima del deposito dell’atto». La causa di inammissibilità dunque «è il risultato di una condotta positivamente colpevole, incompatibile con l’area dell’errore scusabile delineata dalla sentenza n. 186 del 2000», della Corte costituzionale.
La Terza sezione penale spiega che quando il professionista utilizza strumenti di intelligenza artificiale «conserva integralmente il controllo dell’atto e la responsabilità della sua conformità ai canoni di verità, pertinenza e specificità». Se, dunque, il ricorso è inammissibile perché costruito anche mediante citazioni giurisprudenziali fittizie, la «causa di inammissibilità è qualitativamente più grave di quella derivante da un semplice errore interpretativo».
Insomma, non può sostenersi che l’impiego dell’intelligenza artificiale introduca una «zona franca di deresponsabilizzazione». La Consulta, con la decisione richiamata, «protegge chi incorra nella causa di inammissibilità senza colpa, ma non copre l’ipotesi in cui la parte si affidi a strumenti notoriamente fallibili senza alcun controllo umano sulle fonti richiamate». «In tale evenienza – prosegue la decisione -, l’errore non è inevitabile, bensì prevenibile con l’ordinaria diligenza professionale: sarebbe bastato verificare la reale esistenza delle decisioni, il loro numero, la sezione, la data e la massima pertinente».
In conclusione, afferma la Cassazione, in un caso del genere, il giudice può motivare la maggiore entità della sanzione valorizzando una pluralità di indici: (a) la non verificazione delle fonti; (b) la spendita processuale di precedenti inesistenti come apparente supporto di censure; (c) il conseguente aggravio per la funzione nomofilattica e di filtro della Corte; (d) la lesione dell’affidabilità minima che deve assistere gli atti difensivi; (e) la maggiore intensità della colpa rispetto all’ordinaria proposizione di motivi aspecifici o meramente reiterativi. Tutti elementi che si raccordano con la clausola legale che consente di graduare la somma “tenuto conto della causa di inammissibilità” e con il principio costituzionale per cui la sanzione pecuniaria è pienamente legittima quando l’inammissibilità sia imputabile a comportamento colpevole del ricorrente.

