Nei casi più avanzati di Alzheimer, quando la prestazione socio-assistenziale è inscindibilmente legata a quella sanitaria, «il costo di assistenza dovrebbe essere posto integralmente a carico del SSR, con conseguente inapplicabilità del regime di cd. compartecipazione»? È il nodo sul quale il Tar Lombardia, con la sentenza n. 4110/2026, ha imposto alla Regione di pronunciarsi entro 90 giorni, accogliendo il ricorso contro il silenzio presentato da una società che gestisce Rsa accreditate.
La vicenda nasce dall’istanza presentata alla fine del 2025 da una società che gestisce Rsa accreditate e convenzionate con il Servizio sanitario regionale, nelle quali sono presenti anche nuclei Alzheimer. La struttura ha chiesto alla Regione di aggiornare le tariffe sociosanitarie, ritenute insufficienti a coprire i costi dell’assistenza e basate, secondo la ricorrente, su un «costo standard» risalente al 2011. La richiesta riguardava, in particolare, la definizione di tariffe ad hoc capaci di porre il 100% dell’assistenza per le persone affette da Alzheimer e da altre patologie neurodegenerative assimilabili a carico del Servizio sanitario regionale nei casi previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza. Di fronte al mancato riscontro, la società si è rivolta al Tar contestando il silenzio della Regione.
Il Tar ha accolto il ricorso. La Regione, affermano i giudici, non può restare inerte: la possibilità per la Rsa di ottenere la revisione delle tariffe dipende infatti dall’esercizio del potere pubblico e questo fa sorgere l’obbligo di pronunciarsi sull’istanza. Né vale obiettare che la materia tariffaria rientra nell’attività generale di programmazione e presenta ampi margini di discrezionalità. Secondo il Collegio, infatti, la discrezionalità riguarda il quomodo e il quid della decisione, ma non l’an, vale a dire l’obbligo stesso di provvedere. Il Tar, dunque, non stabilisce che l’Alzheimer avanzato debba essere coperto al 100% dal Servizio sanitario, ma ordina alla Regione di dare una risposta espressa all’istanza entro 90 giorni. In caso di ulteriore inerzia, su richiesta della ricorrente potrà essere nominato un commissario ad acta.
Ed è proprio sulle conseguenze concrete della decisione che interviene l’Aduc: «È un passaggio procedurale – analizza l’associazione – ma con conseguenze concrete: la Regione non potrà più eludere la domanda con il silenzio o con promesse generiche».
“Molte strutture, per tutelarsi dal mancato riconoscimento della quota sanitaria, fanno firmare ai parenti, al momento dell’ingresso, impegni di pagamento o vere e proprie fideiussioni per l’intera retta - ripercorre l’Aduc - ma le corti hanno più volte dichiarato nullo l’impegno contrattuale assunto dai familiari proprio quando la prestazione erogata è ’ad elevata integrazione sanitaria’: se il costo compete per legge al Ssn, nessuna clausola privata può spostarlo sulla famiglia. Un principio coerente con l’orientamento ormai consolidato della Cassazione che ha riconosciuto la copertura integrale Ssn per una paziente Alzheimer in nucleo specializzato”.
Quanto ai Comuni, prosegue l’Aduc, “la mancata corretta definizione della quota sanitaria comporta un illegittimo riversamento di oneri sanitari sulla componente socioassistenziale del servizio e un conseguente aumento dei costi per utenti e Comuni”, che “a loro volta scaricano sull’utenza anche tali oneri”. Sono, peraltro, “ancora numerosissimi i Comuni che per calcolare quanto un ospite deve versare come quota sociale, continuano ad ignorare che l’Isee rappresenta l’unica misura della capacità contributiva delle prestazioni sociali”. E in più “continua ad essere considerata come ’risorsa’ anche l’indennità di accompagnamento, una prestazione che per legge non è reddito”.

