La sezione Lavoro della Corte di cassazione - con la sentenza n. 17895/2026 - ha confermato la responsabilità del committente, che mantenga la disposizione dei luoghi dove si svolgono i lavori, per il risarcimento del danno biologico patito dal lavoratore impegnato nell’esecuzione dell’appalto.

Il caso deciso

Nel caso risolto dalla Suprema Corte è stato riconosciuto il risarcimento agli eredi del lavoratore, che esposto all’amianto era deceduto per mesotelioma, anche a carico del committente ministero della Difesa in quanto l’inalazione della sostanza nociva era dipesa dalle lavorazioni sulle navi della marina militare.

Il Ministero in tutti i gradi di giudizio aveva, in sostanza, contrastato la tesi secondo cui anche il committente - in qualità di custode - risponde per la mancata tutela della salute dei lavoratori che lavorano nel cantiere dell’appaltatore.

I giudici hanno, al contrario, affermato che le tutele (ex articolo 2087 del Cc) che il datore di lavoro è tenuto ad apprestare verso i dipendenti sono un obbligo che si estende anche al custode dell’ambiente di lavoro. Si afferma quindi che il committente dell’appalto assume il ruolo giuridico di custode a noma dell’articolo 2051 del Codice civile.

La conferma della responsabilità del committente

In primis, la Corte di cassazione conferma che anche il ministero debba risarcire i lavoratori per il danno biologico subito a causa dell’esecuzione dei lavori affidati in appalto. Risponde in qualità di custode a meno che non provi il caso fortuito. Di fatto il committente è obbligato a vigilare “con attenzione e continuità” sul rispetto da parte della ditta appaltatrice dei doveri che le competono quale il rispetto delle norme di sicurezza, la messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale e la corretta informazione dei lavoratori sui rischi. Nel caso concreto andava monitorato dal Ministero che sul luogo di lavoro, ossia le navi oggetto dei lavori e di cui il soggetto pubblico aveva mantenuto la disponibilità, fossero garantite le tutele dal rischio di inalazione delle fibre di amianto attraverso la messa a disposizione di mezzi e corrette informazioni alle maestranze. Il comportamento omissivo nel vigilare anche sulla condotta dell’appaltatore e sulle condizioni del cantiere fa sorgere la responsabilità pe rla malattia occorsa al lavoratore impegnato nel cantiere di cui il committente è custode.

No alla detrazione della rendita Inail

Infine, la Cassazione respinge anche il motivo con cui il Ministero riteneva che fosse sovresposto il risarcimento riconosciuto agli eredi per il danno biologico subito dal congiunto per la mancata detrazione della rendita Inail ai medesimi attribuita.

La Cassazione respinge il motivo e fa rilevare che il danno biologico è danno non patrimoniale e dipendente dall’inabilità temporanea patita dal lavoratore poi anche deceduto, mentre la rendita Inail a fronte dell’evento subito dal lavoratore ripara il danno patrimoniale che in conseguenza dell’evento subito dal de cuius grava sui congiunti privati del suo apporto economico.

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