Amministrativo

Ammesso il cumulo tra Conto energia e Tremonti ambiente

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di Giuseppe Latour, Andrea Taglioni

Passo indietro sul cumulo tra la Tremonti ambiente e le tariffe incentivanti del terzo, quarto e quinto Conto energia. Lo ha stabilito ieri il Tar Lazio, con le sentenze 6784 e 6785, che hanno annullato la comunicazione Gse del 22 novembre 2017, ammettendo di fatto la cumulabilità, finora esclusa, per le agevolazioni dedicate alla produzione di energia da fonti fotovoltaiche. Prevale, così, il «legittimo affidamento» posto a base dell’iniziativa imprenditoriale.

L’impatto pratico della decisione è notevole: i soggetti interessati non dovranno più rinunciare al beneficio fiscale già goduto ed effettuare la relativa comunicazione all’agenzia delle Entrate. Viene meno, infatti, qualsiasi effetto giuridico della nota del Gestore che prevedeva un termine, prorogato peraltro al 31 dicembre 2019 da un’altra comunicazione, entro cui manifestare l’intenzione di mantenere l’incentivo relativo al Conto energia rispetto all’agevolazione fiscale.

L’articolo 6 della legge 388/2000 – va ricordato – consentiva la possibilità, ai fini delle imposte sui redditi, di escludere gli investimenti ambientali dalla formazione del reddito imponibile. La disposizione agevolativa è stata abrogata a partire dal 26 giugno 2012 dal Dl 83/2012. In riferimento alla soglia di cumulabilità della detassazione con gli incentivi previsti dal Dm 19 febbraio 2007 (secondo Conto energia), con la norma interpretativa dell’articolo 19 del Dm 5 luglio 2012 (quinto Conto energia), il Mise ha ammesso la cumulabilità dei benefici del secondo Conto energia con la detassazione ambientale, purché questi ultimi non superino il 20% del costo dell’investimento. Secondo il Mise, però, solo la tariffa incentivante di cui al secondo Conto energia sarebbe cumulabile.

Anche il Gse, ricorrendo ad un’interpretazione formalistica dei decreti istitutivi del terzo, quarto e quinto Conto energia, che non contemplano la detassazione per investimenti ambientali tra quelli cumulabili, giunge alla conclusione che la cumulabilità delle tariffe incentivanti con l’agevolazione fiscale opera limitatamente al primo e secondo Conto energia e nei limiti del 20% del costo dell’investimento. Per gli impianti fotovoltaici realizzati in virtù del terzo, quarto e quinto Conto si ponevano, allora, molti interrogativi che, adesso, sembrano sciolti.

I ricorrenti, hanno impugnato la comunicazione del Gestore del 22 novembre 2017 con cui, oltre a ribadire la non cumulabilità tra i più recenti Conti energia e la Tremonti ambiente, fissava anche il termine, da ritenere perentorio, per esercitare l’opzione in favore delle tariffe incentivanti o della detassazione ambientale. Le censure sono state accolte dal Tar il quale, privilegiando la certezza del diritto e il legittimo affidamento posto a salvaguardia dell’iniziativa imprenditoriale, ha ritenuto non condivisibile la tesi ministeriale sulla non cumulabilità della detassazione con le tariffe incentivanti. Affermando, così, «l’impostazione opposta a quella propugnata dal ministero». Il Tar, allora, annulla la comunicazione del Gse, travolgendo anche la determinazione di proroga del termine.

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