Soffermandosi sulla corretta esegesi dell’articolo 86, V, D.Lgs. n. 267/200 (come modificato dalla L. n. 125/2015), che disciplina la materia del rimborso delle spese legali agli amministratori locali, l’adito Tribunale di Campobasso (sentenza 5 agosto 2026 n. 537) nega in sentenza la possibilità di applicare analogicamente a tale fattispecie l’art. 1720 c.c., che disciplina il mandato e prevede il risarcimento dei danni subiti dal mandatario a causa dell’incarico.
La funzione pubblica dell’amministratore
In primo luogo, l’adattamento alla funzione pubblica dell’amministratore di un istituto tipico della sfera di cooperazione giuridica nei rapporti tra privati, qual è il mandato, non può non risultare forzato; il che appare evidente se solo si consideri la radicale incompatibilità con la suddetta funzione pubblica, improntata ad autonomia e responsabilità anche politico-istituzionale, delle tipiche modalità di svolgimento del mandato privatistico (ancorché privo di rappresentanza).
E così quanto, tra il resto, agli obblighi del mandatario di attenersi alle direttive del mandante; di comunicargli le circostanze sopravvenute suscettibili di determinare la revoca o la modificazione dell’incarico; di presentare il rendiconto del proprio operato.
Obbligo del mandante
In secondo luogo, l’art. 1720, II, c.c. iscrive l’obbligo del mandante nell’ambito di una fattispecie risarcitoria che, per sua natura, richiede che il danno subìto dal mandatario si ponga in rapporto di diretta derivazione causale con l’espletamento dell’incarico.
Sul punto va però affermato il principio in base al quale questo nesso di diretta derivazione causale viene eliso - nell’ipotesi di processo penale intentato a carico dell’amministratore - dal sopravvenire di un evento esterno, costituito dall’accusa sulla base della quale il processo penale viene instaurato; cosicché il danno trova, nell’espletamento dell’incarico, un’occasione ma non la causa, intesa quale eziologia diretta - del proprio verificarsi.
L’articolo 1720 del Cc
La distinzione ex art.1720, II, c.c. tra rapporto di causa ed occasionalità nella risarcibilità del danno subito dal mandatario ha trovato applicazione proprio con specifico riguardo ad incarichi di natura pubblicistica, quale quello del consigliere comunale. Soggetto al quale non spetta il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale, pur riferito a fatti connessi all’incarico. E ciò non soltanto qualora egli venga riconosciuto colpevole in tale processo, ma anche quando venga prosciolto dall’imputazione, poiché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l’esecuzione del mandato, ma tra l’uno e l’altro si pone un elemento intermedio, dovuto all’attività di una terza persona, pubblica o privata, e costituito dall’accusa poi rivelatasi infondata.
Spese del proprio dipendente
Valga infine considerare che il contributo da parte della P.A. alle spese per la difesa del proprio dipendente, imputato in un procedimento penale, presuppone l’esistenza di uno specifico interesse, ravvisabile ove l’attività sia imputabile alla P.A. - e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico - e sussista un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto, atteso che il diritto al rimborso costituisce manifestazione di un principio generale di difesa volto, da un lato, a tutelare l’interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio nonché l’immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e, dall’altro, a riferire al titolare dell’interesse sostanziale le conseguenze dell’operato di chi agisce per suo conto.
Onere di pagamento
L’assenza di conflitto di interessi, presupposto per l’assunzione dell’onere di pagamento da parte datoriale, va valutata ex ante nel momento in cui è stata posta in essere la condotta generatrice di responsabilità, né è automaticamente esclusa in caso di assoluzione del dipendente, occorrendo accertare che il dipendente abbia agito unicamente per finalità di espletamento del servizio, in esecuzione dei compiti di ufficio e, quindi, non in conflitto con il suo datore di lavoro.

