La procura alle liti conferita dalla persona amministrata, in violazione delle norme che regolano l’amministrazione di sostegno, non è inesistente, ma invalida. Di conseguenza, l’avvocato che abbia agito in giudizio con quella procura non può essere condannato in proprio a pagare le spese di giudizio. Lo ha chiarito la Cassazione che, con l’ordinanza 5177 del 7 marzo 2026, è tornata a occuparsi dell’amministrazione di sostegno, istituto modellato dal legislatore per garantire la massima tutela possibile...

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