Ammissibile il ricorso al Tar del controinteressato pretermesso in sede di procedimento straordinario dinanzi al Capo dello Stato
Lo ha precisato il Tar Campania con la sentenza 1960/2021
Con riguardo al controinteressato ritualmente intimato, la storica disciplina del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica prevede la possibilità di impugnazione, in caso di mancato esercizio della facoltà di trasposizione in sede giurisdizionale, solo per vizio di forma o di procedura. Con riguardo al "controinteressato pretermesso" nel silenzio della norma vi è uniformità sostanziale di vedute circa la possibilità che questi sia abilitato a contestare anche il merito della decisione assunta in sede straordinaria ossia anche in riferimento ai vizi del parere reso dal Consiglio di Stato. Quanto alla modalità dell'impugnazione è tuttavia controverso se il controinteressato possa impugnare la decisione in sede straordinaria con ordinario ricorso giurisdizionale al Tribunale di prime cure piuttosto che al Consiglio di Stato, ovvero con altri mezzi di natura straordinaria proponendo ricorso direttamente al Consiglio di Stato, in considerazione del fatto che tale Organo si è già espresso sulla vicenda, in sede formalmente consultiva e sostanzialmente decisoria.
Ebbene secondo il Tar Campania (sentenza 1960/2021) la facoltà per il controinteressato pretermesso di impugnare il decreto decisorio mediante ricorso al competente Tar è maggiormente in linea con i principi costituzionali in tema di uguaglianza, giusto processo ed effettività della tutela giurisdizionale. Se al controinteressato ritualmente intimato spetta la facoltà di trasposizione in sede giurisdizionale con garanzia del doppio grado di giudizio, a maggiore ragione deve ipotizzarsi che tale facoltà debba essere ammessa per il controinteressato erroneamente non intimato. Diversamente opinando si avrebbe un'evidente sperequazione di trattamento pur a fronte di identità di situazione giuridica sostanziale. Va poi osservato che l'equiparazione, all'interno del sistema della Giustizia Amministrativa, della decisione sul ricorso straordinario a quella di una sentenza emessa da un giudice, e ciò anche ai fini dell'ottemperanza, non può obliterare la circostanza per cui siffatta equipollenza può intanto ammettersi a condizioni che tutte le parti, siccome ritualmente evocate, abbiano accettato il ricorso per saltum. Diversamente opinando si finirebbe per trascurare del tutto le peculiarità del ricorso straordinario e, per converso, per eliminare la garanzia del doppio grado che il sistema riconosce a beneficio dei soggetti evocati in sede straordinaria mediante la facoltà di opposizione e, ancora una volta, con conseguente sperequazione nel relativo trattamento. Quanto poi alla situazione, apparentemente omologa, relativa al controinteressato pretermesso nell'ambito di un ricorso trattato interamente in sede giurisdizionale, la differente soluzione offerta dal legislatore può giustificarsi rilevando che allo stato permangono all'interno delle regole di procedura fissate per la trattazione del ricorso straordinario, aspetti di non poco momento che non consentono, in mancanza di accettazione del rito da parte dei soggetti evocati, di estendere a priori al ricorso straordinario le regole applicabili a quello giurisdizionale.
Su questi presupposti il Tar Campania ha ritenuto pienamente ammissibile l'impugnazione del decreto presidenziale da parte del controinteressato pretermesso in sede di procedimento straordinario dinanzi al Capo dello Stato. A ben vedere, ha evidenziato il Giudice salernitano, sul piano concreto e materiale dell'interesse sotteso, i ricorrenti riceverebbero grave danno alle ragioni vantate a ricorso ove fosse loro consentito di esperire unicamente il rimedio della revocazione come invece richiesto dall'Avvocatura erariale.