Civile

Anche il blind trust del banchiere si costituisce senza tassazione

di Angelo Busani

Il trust può anche essere usato per evitare conflitti di interessi (il cosiddetto blind trust) quando si assumono ruoli pubblici o incarichi privati dai quali potrebbero derivare vantaggi per il proprio patrimonio se le informazioni acquisite nello svolgimento dell’incarico fossero usate per finalità personali: è questa una delle molteplici finalità per le quali il trust può essere utilizzato, già in passato giunta più volte all’onore delle cronache.

Se ne parlò all’inizio del 2006 nel caso del banchiere Mario Draghi: prima di assumere la carica di governatore della Banca d’Italia, vendette gli strumenti finanziari di sua proprietà e sottopose il ricavato al vincolo di un blind trust. Se ne è poi discusso a più riprese con riferimento a Silvio Berlusconi, per capire se si potesse trattare di uno strumento utile per separare i suoi interessi personali dalla sua attività politica. Al blind trust è ricorsa, di recente, anche Vivendi con riferimento alla sua partecipazione in Mediaset; così come Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, pare averlo utilizzato sempre allo scopo di marcare il confine tra attività politica e affari personali.

I profili fiscali
Lo strumento torna di attualità a causa di una recente sentenza della Ctr Lombardia (2999 del 9 luglio 2019, sezione 3, presidente Rollero, relatore Chiametti) nella quale è stato analizzato sotto il profilo fiscale: decisione tributaria a parte, la vicenda racconta di un blind trust istituito su volere di un noto banchiere in procinto di assumere una rilevante posizione in un primario istituto bancario, al fine di evitare, appunto, conflitti di interessi.

Il trust è “cieco” quando viene istituito dal disponente con lo scopo di affidare il proprio patrimonio finanziario al trustee affinchè questi lo gestisca a sua completa discrezione (sia pure secondo profili di rischio indicati dal disponente), senza informare il disponente degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati. In sostanza, da un lato, il disponente può svolgere serenamente la sua professione o il suo incarico senza essere condizionato dal suo patrimonio finanziario; d’altro lato, egli non può essere sospettato di aver effettuato scelte di investimento del suo patrimonio in base a notizie riservate.

È chiaro che un blind trust “funziona” se il trustee è un soggetto che svolge professionalmente tale attività e che si trova in una situazione di completa indipendenza rispetto al disponente: se si trattasse di una persona (fisica o giuridica) che ha relazioni di parentela, amicizia, affari o professione (o analoghe) tali da evidenziare che non può fondatamente esservi un chinese wall tra il trustee e il disponente, del trust si avrebbe solo una mera apparenza. In tal caso si tratterebbe di un puro e semplice mandato e cioè una strumentazione che non sarebbe qualificabile né come trust né, tanto meno, come blind trust.

L’inversione di rotta
Se fino a pochi giorni fa il blind trust era uno schema “scoraggiato” dalla fiscalità ad esso applicabile, tra giugno e luglio 2019 in Cassazione vi è stata una infilata di sentenze (15453/2019, 15455/2019, 15456/2019, 16700/2019, 16705/2019, 19167/2019, 19310/2019, 19319/2019) - cui la Ctr Lombardia è conforme - tutte orientate nel senso che l’atto di dotazione di qualunque trust non è considerabile in termini di manifestazione di capacità contributiva. Pertanto, anche l’istituzione e la dotazione di un blind trust dovrebbe averne vantaggio.

In parallelo, poi, va rilevato che il trust è oggi finalmente da considerare uno strumento “normale” del nostro ordinamento e non più un artifizio utile solo per furbi, spregiudicati, smaliziati o disponibile solo a chi abbia un’elevata professionalità in materia: se mai ce ne fosse il bisogno, nell’ultima giurisprudenza di legittimità (Cassazione 21 giugno 2019, 16705) è stato ribadito che «L’ordinamento vede con favore» il trust «della cui validità e meritevolezza ex articolo 1322 del Codice civile … non è … più dato dubitare».

Ctr Lombardia 2999/3/2019

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