Civile

Anche il lavoratore può chiedere il rimborso delle ritenute

Non è necessario che sia il datore sostituto d’imposta a presentare la richiesta

di Laura Ambrosi

È legittimato a richiedere il rimborso delle maggior imposte versate attraverso le ritenute anche il lavoratore e non necessariamente il datore di lavoro sostituto di imposta.

A confermare questo principio è la Cassazione con l’ordinanza 11050/2021 depositata il 27 aprile. La vicenda trae origine dalla richiesta di rimborso da parte di un lavoratore dipendente per maggiori imposte versate a titolo di Irpef attraverso le ritenute operate dal datore di lavoro. Avverso il silenzio rifiuto dell’amministrazione, il contribuente proponeva ricorso. Sia la commissione provinciale sia quella regionale accoglievano l’impugnazione.

Nel ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate evidenziava tra l’altro che per i redditi da lavoro dipendente legittimato a richiedere il rimborso delle maggiori somme versate a titolo di imposta per il tramite delle ritenute, è il sostituto di imposta (ossia il datore di lavoro) e non anche il sostituito (lavoratore).

Ciò in quanto è il sostituto (datore di lavoro) che ha effettuato il versamento all’erario e quindi solo ad egli compete l’eventuale richiesta di restituzione di quanto erroneamente versato.

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che in tema di rimborso delle imposte sui redditi, sono legittimati a richiedere all’amministrazione finanziaria la restituzione della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dell’Ufficio dinanzi al giudice tributario, sia chi ha eseguito le ritenute (il sostituto di imposta) e le ha versate all’erario, sia il percipiente del compenso assoggettato a ritenuta (sostituito).

Ne consegue che il diritto al rimborso deve ritenersi attribuito al soggetto passivo dell’imposta in senso sostanziale e non anche al mero sostituto di imposta.

La Suprema Corte ha altresì precisato che in proposito non sono vincolanti (né per il contribuente tanto meno per il giudice) le conclusioni cui era giunta l’Amministrazione con propri documenti di prassi. Pertanto il lavoratore, identificandosi con il contribuente vanta il credito e quindi può esercitare il diritto al rimborso a prescindere si tratti di somme versate per il tramite del sostituto di imposta (datore di lavoro).

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