Anche la malversazione reato presupposto dell’autoriciclaggio
Lo precisa la Cassazione con la sentenza 331 del 2021 depositata il 7 gennaio
Anche la malversazione ai danni dello Stato può costituire il reato presupposto dell’autoriciclaggio. A condizione che sia stato commesso ovviamente in data antecedente a quest’ultimo. Lo sottolinea la Cassazione che nella sentenza 331 del 2021 ha anche escluso che l’autoriciclaggio, nella sua versione meno grave, sanzionata con pena massima a 4 anni, giustifichi l’applicazione della custodia cautelare.
Il reato
La sentenza si è così soffermata innanzitutto a ricordare che il testo dell’articolo 648 ter.1 del Codice penale è chiaro nel incriminare la condotta dell’autore di un reato non colposo che impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità «provenienti dalla commissione di tale delitto». L’autoriciclaggio quindi, ma la medesima considerazione vale anche per i reati del Codice subito precedenti di ricettazione riciclaggio, presuppone la commissione di un altro reato, definito infatti «delitto presupposto». Questo deve essere avvenuto effettivamente e deve essere qualificato in termini di illecito, visto che non è certo punibile, avverte la pronuncia, una ricettazione putativa.
La consumazione
Tra i motivi di ricorso proposti, ha trovato posto anche quello sul momento in cui deve essere considerata compiuta la malversazione che, per la difesa, è reato omissivo istantaneo che si consuma quando scade il termine contrattuale per la realizzazione delle opere finanziate. Il che, nel caso approdato in Cassazione, avrebbe di fatto reso impossibile contestare l’autoriciclaggio, che si sarebbe invece consumato in una data anteriore.
Condotta sia attiva sia passiva
Per la Cassazione tuttavia, nel confermare la malversazione come presupposto a monte del autoriciclaggio a valle osserva che il reato si perfeziona quando chi agisce impiega per altre finalità le somme ricevute dallo Stato con vincolo di destinazione. La condotta può consistere allora in una semplice omissione, che si realizza quando il finanziamento viene ricevuto e tenuto fermo senza realizzare l’opera pubblica, oppure in una omissione accompagnata anche da un attiva condotta di distrazione.
L’erogazione in più fasi
Concentrandosi sulle possibili ipotesi che si possono realizzare nella prassi, la Cassazione osserva che il reato potrà perfezionarsi nel momento in cui le somme erogate vengono impiegate in tutto o in parte per profitto proprio o di altri, oppure non vengono utilizzate per la realizzazione delll’opera o, ancora, vengono destinate a una finalità diversa di pubblico interesse diversa da quella sottesa al finanziamento.
Nel caso poi in cui il contributo è erogato in più fasi, il reato si realizza già con la prima omissione, ma si consuma soltanto con l’ultima mancata destinazione della rata alla finalità di interesse pubblico.