Una sentenza resa all’esito di un’udienza dedicata, a pochi mesi dalla notifica della citazione, che chiude la causa intentata per “zittire” un giornalista, un’associazione ambientalista o un ricercatore. E, se l’abuso è accertato, una condanna ex articolo 96, comma III, c.p.c. che il giudice irroga anche senza domanda. È il focus del d.lgs. 8 ottobre 2026, n. 194, con cui l’Italia dà attuazione, con circa 5 mesi di ritardo sulla deadline del 7 maggio 2026, alla cd. direttiva anti-SLAPP. SLAPP è l’acronimo di “strategic lawsuit against public participation”, ovvero “azione legale strategica contro la partecipazione pubblica”, che identifica, quindi, le azioni legali tese a bloccare la partecipazione alla vita pubblica. Il provvedimento, adottato sulla delega contenuta nell’articolo 6 della legge di delegazione europea 2025 (legge n. 36/2026), è in vigore dall’8 novembre e si applica ai soli procedimenti instaurati da quella data (art. 17). Lo strumentario è nuovo, ma il perimetro risulta persino più stretto di quello imposto da Bruxelles.
Materia civile e implicazioni transfrontaliere
L’articolo 2 ricalca, ma non integralmente, le definizioni europee. È “partecipazione pubblica” ogni dichiarazione o attività svolta nell’esercizio della libertà di espressione e informazione, delle arti e delle scienze, di riunione e di associazione, compresi gli atti preparatori, di sostegno o di assistenza, purché riguardi una questione di interesse pubblico. Quest’ultima è descritta per ambiti esemplificativi: diritti fondamentali, salute, sicurezza, ambiente e clima; l’attività di figure di rilievo pubblico; le questioni all’esame di organi legislativi, esecutivi o giudiziari; le accuse di corruzione, frode o altri illeciti collegate a tali questioni. Rispetto all’articolo 4 della direttiva, l’elenco del decreto non menziona gli altri procedimenti ufficiali. Omette inoltre l’ambito relativo alla tutela dei valori dell’articolo 2 TUE e al contrasto alla disinformazione. Per le questioni all’esame di un organo giudiziario, poi, il legislatore delegato aggiunge un limite che la direttiva non prevede: non devono riguardare notizie coperte da segreto o oggetto di altro procedimento pendente presso una pubblica autorità. Il procedimento è “abusivo” quando la domanda è infondata e non mira a esercitare un diritto, ma ha come finalità principale prevenire, restringere o penalizzare la partecipazione pubblica. Il comma 2 offre al giudice un catalogo aperto di indici: la misura sproporzionata della domanda, incluso il valore eccessivo della controversia; la pluralità di cause analoghe promosse dall’attore o da soggetti a lui collegati; condotte di intimidazione, molestia o minaccia dell’attore o di terzi che agiscono in sua rappresentanza, prima o durante il giudizio, e analoghi comportamenti in casi connessi; l’uso in mala fede di tattiche processuali, dal forum shopping all’abbandono della causa in fase avanzata. Il punto decisivo sta nell’articolo 3: il d.lgs. riguarda la materia civile e commerciale, procedimenti cautelari e domande riconvenzionali inclusi, ma solo se la lite presenta implicazioni transfrontaliere. E i commi 3 e 4 chiariscono in negativo che queste mancano quando attore e convenuto sono ambedue domiciliati in Italia, secondo i criteri del regolamento (UE) n. 1215/2012. È una nozione più ristretta di quella europea. Per l’articolo 5 della direttiva, la lite non ha implicazioni transfrontaliere solo se entrambe le parti sono domiciliate nello Stato del giudice adito e, insieme, tutti gli altri elementi rilevanti sono localizzati soltanto in quello Stato. Il decreto non riproduce questo secondo requisito. Sono escluse, inoltre, le materie penale, fiscale, doganale e amministrativa, la responsabilità dello Stato, l’arbitrato e, espressamente, l’azione civile esercitata nel processo penale.
Rigetto anticipato, sub-procedimento a termini serrati
Lo strumento principale è l’istanza di rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate (art. 6). Il convenuto la deposita entro i termini di costituzione dell’articolo 166 c.p.c. o, nel rito semplificato, dell’articolo 281-undecies; se la domanda è riconvenzionale, entro 30 giorni dalla notifica della comparsa che la contiene. L’istanza va notificata alla controparte entro 10 giorni dal deposito e deve esporre i motivi della manifesta infondatezza. La scansione successiva è rapida (art. 7). La parte destinataria dell’istanza, di regola l’attore, ha 30 giorni dalla notifica per depositare una memoria difensiva; il giudice fissa l’udienza di discussione nei 30 giorni seguenti. Il contenuto della memoria rappresenta una novità sistematica: l’attore deve prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti allegati dal convenuto, esporre gli elementi a sostegno della non manifesta infondatezza e indicare i mezzi di prova. È la traduzione processuale della regola europea che pone sull’attore l’onere di dimostrare che la domanda non è manifestamente infondata. All’udienza il giudice, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, compie gli atti di istruzione indispensabili e decide nelle forme dell’articolo 281-sexies c.p.c., cioè con sentenza pronunciata all’esito della discussione orale o, in alternativa, depositata nei 30 giorni successivi (art. 8). Il modello è quello, familiare agli operatori, dei procedimenti a istruttoria deformalizzata, innestato però dentro un giudizio ordinario già pendente. Nei procedimenti cautelari uniformi, che sono spesso la prima arma dell’azione intimidatoria, l’istanza si propone nella prima difesa ed è decisa con l’ordinanza che chiude la fase (art. 9). Anche qui, accertato l’abuso, scatta la condanna prevista dall’articolo 13, comma 2.
Enti a sostegno, cauzione e sospensione del giudizio principale
L’articolo 5 apre il processo alle associazioni, ai sindacati e agli enti collettivi, anche di fatto, che per statuto o attività concretamente svolta tutelano chi partecipa al dibattito pubblico. Lo strumento è l’intervento adesivo dipendente dell’articolo 105, comma II, c.p.c., con facoltà di indicare mezzi di prova e produrre documenti. L’ente si costituisce con comparsa depositata almeno 20 giorni prima dell’udienza di discussione e notificata entro i 5 giorni successivi. L’intervento resta però nella disponibilità del convenuto. È ammesso solo se questi presta il consenso entro l’udienza; il consenso è revocabile fino alla rimessione della causa in decisione e la revoca comporta l’estromissione dell’interveniente, pronunciata anche d’ufficio con ordinanza. I documenti prodotti, tuttavia, restano nel fascicolo. Nel cautelare intervento e consenso sono ammessi fino all’udienza di discussione. Su istanza di chi ha chiesto il rigetto anticipato, il giudice può imporre alla controparte una cauzione in denaro a copertura delle spese e dell’eventuale condanna ex articolo 96, I o III comma, c.p.c. (art. 10). La valutazione tiene conto di ogni circostanza, compresa la capacità patrimoniale delle parti: è il riconoscimento esplicito dell’asimmetria economica che caratterizza le SLAPP. Sul piano dei rapporti con il merito, la pronuncia sull’istanza è una sentenza impugnabile nei modi ordinari, con appello e ricorso per cassazione (art. 12). Se è impugnata, il giudice sospende, anche d’ufficio, il procedimento principale per le domande dipendenti dalla definizione dell’incidente, fino al giudicato; le domande non dipendenti vengono separate, salvo richiesta concorde di trattazione congiunta (art. 11).
Sanzioni: articolo 96, comma III, d’ufficio, e pubblicazione della sentenza
L’articolo 13 rinvia, per le spese, alla disciplina ordinaria degli articoli 91, 92, 93 e 96 c.p.c. La novità è nel comma 2: accertata l’indole abusiva del procedimento, il giudice condanna, anche d’ufficio, la parte soccombente ex articolo 96, comma III, e lo fa in modo esplicito “a titolo di risarcimento del danno”. Il comma III dell’art. 13 consente inoltre di ordinare, anche d’ufficio, la pubblicazione della sentenza ex articolo 120 c.p.c.: una forma di riparazione reputazionale per chi ha subito l’azione. A chiudere le vie di fuga provvede l’articolo 4: salvo diverso accordo tra le parti, la modifica della domanda, la rinuncia agli atti o all’azione e la rinuncia alla domanda cautelare non privano il convenuto della facoltà di chiedere rimborso delle spese e risarcimento. L’attore che abbandona la causa quando il vaglio si avvicina non evita, dunque, le conseguenze dell’abuso. Il Capo III guarda oltre i confini dell’Unione. Chi risiede o ha sede in Italia e subisce, davanti a un giudice di un paese terzo, un procedimento abusivo promosso da un soggetto domiciliato fuori dall’UE può chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, oltre alla somma ex articolo 96, comma III (art. 14). La competenza spetta al tribunale del luogo di residenza, domicilio o sede dell’attore, in composizione monocratica, con rito ordinario o semplificato. Restano salve le convenzioni concluse entro il 6 maggio 2024 (art. 15). Va notato che il Capo, pur intitolato anche alle sentenze dei paesi terzi, non detta una regola specifica sul diniego di riconoscimento: per questo profilo l’interprete dovrà ricorrere agli strumenti generali del diritto internazionale privato, a cominciare dal limite dell’ordine pubblico.
Nodi aperti
Tra le criticità rilevabili a una prima lettura:
- l’ambito di operatività. Limitarsi alle liti transfrontaliere è coerente con la base giuridica della direttiva, la cooperazione giudiziaria civile. Così però resta senza i nuovi strumenti la gran parte delle SLAPP italiane, che coinvolgono attore e convenuto domiciliati nel Paese. Inoltre, la nozione di implicazioni transfrontaliere adottata dall’articolo 3, comma 3, è più ristretta di quella dell’articolo 5 della direttiva. La raccomandazione (UE) 2022/758, adottata insieme alla proposta di direttiva, invitava gli Stati a estendere le garanzie anche ai casi interni. Ne deriva un doppio binario: lo stesso articolo giornalistico, se l’attore è domiciliato all’estero, apre la via al rigetto anticipato; se è domiciliato in Italia, no;
- l’esclusione della materia penale e dell’azione civile nel processo penale. Nell’esperienza italiana uno degli strumenti intimidatori maggiormente ricorrenti è la querela per diffamazione, spesso seguita dalla costituzione di parte civile. Su questo versante il decreto non incide;
- il rapporto tra il vaglio preliminare e il giudizio di merito. Il rigetto anticipato colpisce le domande manifestamente infondate; l’abusività, presupposto della condanna ex articolo 13, comma 2, è una nozione diversa, che richiede anche la finalità di bloccare la partecipazione pubblica. Le due valutazioni possono non coincidere, e la giurisprudenza dovrà chiarire quale standard probatorio si richieda nell’una e nell’altra. Altresì, rimane da coordinare il sub-procedimento con le verifiche preliminari dell’articolo 171-bis c.p.c. e con la prima udienza, dato che il decreto non prevede in modo espresso la sospensione del merito durante la pendenza dell’istanza in primo grado;
- la natura della condanna: la qualificazione “a titolo di risarcimento” della somma ex articolo 96, comma III, si confronta con la lettura della Corte costituzionale (sent. n. 152/2016), che vi ha ravvisato una funzione non solo riparatoria ma anche sanzionatoria. A ciò si aggiunge il tenore imperativo della norma (“condanna”), che appare sottrarre al giudice ogni discrezionalità in ordine all’ “an”, una volta accertato l’abuso.
Il bilancio, per ora, è quello di un recepimento minimale, che sul perimetro e sulle definizioni non riproduce integralmente la direttiva. Gli strumenti, tuttavia, appaiono incisivi: termini stretti, onere di specifica contestazione a carico dell’attore, cauzione parametrata al patrimonio, condanna d’ufficio. La loro efficacia dipenderà dalla frequenza dei casi transfrontalieri e dalla prima giurisprudenza di merito. Un primo indicatore arriverà dal ministero della Giustizia, tenuto a pubblicare ogni biennio le sentenze definitive in materia e a trasmettere annualmente i dati alla Commissione europea (art. 16).

