È antisindacale la condotta di una società tollerante nei confronti di un proprio amministratore che pubblica sui social media dei messaggi dal contenuto dispregiativo rivolti al sindacato, alla sua azione e ai suoi rappresentanti; ed è altrettanto illecita, e antisindacale, la decisione della società di sostenere e promuovere l’adesione a una specifica associazione sindacale.
Con l’affermazione di questi principi il Tribunale di Milano (decreto dell’11 agosto scorso) sanziona un’azienda che, tramite il proprio legale rappresentante, aveva tenuto un atteggiamento particolarmente ostile verso alcuni sindacati. Questo amministratore aveva pubblicato sui social media giudizi molto pesanti sui rappresentanti sindacali (definiti «idioti», membri di «associazioni che affossano il Paese») accompagnati dall’invito a prenderli a calci. La società di cui era amministratore non aveva preso le distanze da tali giudizi ma, anzi, aveva agito per promuovere l’adesione verso una nuova associazione sindacale, diversa da quelle tradizionali, predisponendo nella rete intranet aziendale una raccolta di dati e informazioni di natura sindacale.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto illecite queste condotte, ricordando che la condotta antisindacale non è un concetto generale e astratto, ma deve essere valutata di volta in volta in relazione alla capacità di un certo comportamento di ledere gli interessi e l’immagine del sindacato. Tale condotta, ricorda ancora il Tribunale, può ricorrere anche quando il datore di lavoro mette in atto comportamenti che sarebbero astrattamente leciti, ma che si concretizzano in un abuso del diritto per le modalità con cui si realizzano. Nel caso considerato, la pubblicazione di su Twitter di messaggi critici verso il sindacato non può essere considerata una semplice forma di manifestazione del pensiero, ma si risolve in un attacco diretto e ostile alle organizzazioni sindacali.
Allo stesso modo, secondo i principi generali, è antisindacale la condotta di un datore di lavoro volta a concedere a un sindacato un trattamento di miglior favore rispetto a quello previsto per altri, in aperta violazione del divieto di discriminazione contenuto negli articoli 15 e 17 dello Statuto dei lavoratori, oltre che ai principi di correttezza e buona fede. Questi principi consentono di ritenere che, nel caso concreto, il datore di lavoro ha attuato una condotta antisindacale nel momento in cui ha inserito nell’intranet aziendale un link per collegarsi alla pagina di un sindacato, aggiungendo un messaggio rivolto ai dipendenti con il quale è stata indirettamente promossa l’adesione a tale soggetto (è stato espressamente detto che i rappresentanti di tale sindacato avrebbero avuto maggiori possibilità di partecipare alla vita aziendale).

