La Corte d’Appello di Palermo (sez. contr. lav., prev. e ass., 3 agosto 2026 n. 964) si sofferma in sentenza (tra l’altro) sul il Dlgs n. 36/2023 (Nuovo Codice degli Appalti Pubblici) il cui art. 11 comporta che nei casi in cui un’azienda sia aggiudicataria di un appalto pubblico e l’oggetto della gara richieda lo svolgimento di attività diverse da quella principale ma complementari e accessorie a quest’ultima, è lo stesso committente a indicare il CCNL applicabile al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto dell’appalto e, solo nell’ipotesi in cui vi siano attività scorporabili, accessorie o sussidiarie, difformi da quella prevalente oggetto di appalto e riferibili, per una soglia almeno pari al 30%, alla medesima categoria omogenea, l’appaltante è tenuto a indicare il diverso CCNL applicabile per il settore e la zona interessata dai lavori stessi; di conseguenza anche il datore di lavoro deve applicare il contratto collettivo nazionale di categoria relativo alla natura dell’attività svolta in prevalenza, tenuto conto del settore e della zona in cui si eseguono le prestazioni. 

Tale disposizione ancora la propria ratio nella volontà legislativa di garantire il rispetto dei principi di concorrenza e di parità di trattamento ove l’attività svolta nasca da gare pubbliche. Si conoscono generalmente tre livelli di contrattazione: quella collettiva a livello nazionale, quella collettiva a livello aziendale e infine quella individuale. La contrattazione a livello aziendale, sebbene dotata della medesima forza giuridica del CCNL, tende a prevedere regole o istituti sostanzialmente migliorativi rispetto a quest’ultimo e consente all’impresa di differenziarsi sul mercato del lavoro.

Il contratto individuale

Il contratto individuale costituisce il vero strumento incentivante, grazie alla libertà gestionale e alla flessibilità di ogni impresa nell’aggiungere risorse.

Il dato rilevante non è leggere l’art. 11 cit. in una prospettiva di sola tutela del singolo lavoratore; esso, non a caso collocato tra i principi, svolge anche una funzione pubblicistica di regolazione del mercato e di contrasto alla diffusione di dinamiche di dumping contrattuale.

Il giudizio di equivalenza

Ne segue che il giudizio di equivalenza deve restare interno alla comparazione tra CCNL perché l’art. 11 cit. ha, tra l’altro, la funzione recuperare la tradizionale funzione anticoncorrenziale della contrattazione collettiva, valorizzando l’attenzione sulle tutele normative ed economiche dei lavoratori.

Si osserva ancora in sentenza che, ai fini dell’inquadramento di una società rispetto alla posizione previdenziale ciò che rileva è valutare se le attività “diverse” svolte possano qualificarsi come “distinte ed autonome” o piuttosto “complementari ed accessorie “rispetto a quella principale.

Segnatamente, la conclusione è nel senso che quando una impresa esercita attività distinte, tali che, di per sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi ai fini previdenziali (ovvero, ai fini dell’applicabilità di un determinato contratto collettivo non di diritto comune), è necessario aver riguardo all’elemento concreto del carattere autonomo delle attività, in modo da dare luogo ad aziende separate che potrebbero stare sul mercato anche da sole, perché, se tale autonomia fosse da escludere per essere una complementare e strumentale rispetto all’altra, l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore deve essere considerata unica, avuto riguardo a quella preponderante in relazione alle finalità economiche perseguite.

Conclusioni

In altre parole, qualora un’impresa eserciti non già attività distinte che, in sé considerate, comporterebbero inquadramenti diversi, ma un’unica attività di natura promiscua, l’inquadramento deve essere effettuato con riguardo a quella prevalente in relazione alle finalità economiche perseguite, la cui prova grava sull’ente che faccia valere, in conseguenza di detto inquadramento, un credito previdenziale. 

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