Per i servizi, ai sensi dell’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, il requisito di capacità tecnica e professionale è soddisfatto mediante la produzione di certificati indicanti l’oggetto, l’importo e il periodo di esecuzione del servizio, senza che sia necessaria un’espressa attestazione di “buon esito” da parte dell’amministrazione committente.
Il giudice amministrativo non può, attraverso il ricorso alla tecnica della “lacuna apparente”, creare norme inespresse...

