Nessuna deroga al principio del deposito telematico degli atti, appello compreso, da gennaio (e in alcuni casi da aprile) 2025. Nulla conta il fatto che il giudice ne sia comunque venuto a conoscenza, l’impugnazione resta inammissibile. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza n. 5252/2026, dopo aver scandagliato la nuova disciplina prevista dalla riforma Cartabia.
Confermata dunque la decisione della Corte di appello di Torino che aveva dichiarato inammissibili gli appelli dei ricorrenti depositati l’uno a mezzo Pec, l’altro in via analogica in cancelleria.
L’art. 111-bis, co. 1, Cpp (inserito dal Dlgs 150/2022) dispone che «il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici». Unica eccezione i “malfunzionamenti” dei sistemi informatici. Tale modalità, prosegue la decisione, è prescritta anche per il deposito degli atti di impugnazione (art. 582, co. 1, Cpp che richiama il 111-bis); eccetto il caso di impugnazione personale. E la sanzione è l’inammissibilità (art. 591, co. 1, lett. C, Cpp).
Non coglie nel segno, dunque, il motivo di ricorso secondo cui le parti avrebbero potuto proporre appello con modalità diverse fino al 1° gennaio 2027. La previsione, spiega la Corte, vale per il “deposito degli atti presso le corti di appello”, ma l’“atto di appello” deve essere depositato in Tribunale. E allora la forma esclusiva resta il deposito telematico.
Né vale l’obiezione per cui in tal modo si limita l’accesso alla giustizia per ragioni eccessivamente formalistiche. Il caso richiamato e sanzionato dalla Corte Edu (28 ottobre 2021, Succi), infatti, censurava una interpretazione giurisprudenziale “improntata ad eccessivo rigore formale” per l’approdo in Cassazione; qui invece “è lo stesso legislatore a dettare la causa di inammissibilità dell’appello”. Con una disposizione, argomenta la decisione, che (i) “persegue uno scopo legittimo”: l’efficienza del sistema; (ii) commina la sanzione in modo “chiaro” e “prevedibile”; (iii) non pone ostacoli “eccessivamente rigorosi”; (iv) determina conseguenze “non sproporzionate”. Per la Suprema corte va dunque escluso che la decisione della Corte di appello, ma anche la stessa previsione di legge, violino l’art. 6 della Conv. Edu.
Non vale neppure il “principio del raggiungimento dello scopo”. È vero, infatti, che le S.U. (33741/2025) hanno recentemente affermato l’ammissibilità dell’impugnazione trasmessa a una Pec fuori elenco, ma comunque dell’ufficio competente; in quel caso, tuttavia, il “mezzo utilizzato” era quello “previsto dall’ordinamento”; in quello in esame invece il “mezzo è radicalmente diverso”. Lo “scostamento dal modello legale è evidente”, così come lo è la previsione di legge che indica il deposito telematico come “modalità esclusiva”.
Con riguardo poi al fatto che l’impugnazione sia giunta all’attenzione del giudice, la Cassazione osserva che la Riforma Cartabia “persegue un interesse generale, di rilievo pubblicistico, che trascende, senza sacrificarli in modo sproporzionato, i contingenti interessi dei singoli attori processuali”. Il processo penale telematico rappresenta infatti uno degli “obiettivi qualificanti” perseguiti dal legislatore con la riforma del codice, e cioè “favorire l’efficienza del processo penale nel suo complesso”, di cui il deposito telematico è un importante tassello.
Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “A decorrere dalle date considerate dall’art. 3, commi 1 e 4, D.M. n. 217/2023 e fuori dai casi previsti dall’art. 175-bis cod. proc. pen., l’atto di appello presentato dal difensore con modalità diverse dal deposito telematico previsto dall’art. 111-bis cod. pro. pen. è inammissibile, ai sensi degli artt. 582 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., senza che possa eventualmente assumere rilievo il fatto che l’impugnazione sia comunque giunta a conoscenza del giudice competente a decidere su detta impugnazione”.

