In caso di rigetto dell’appello principale, il giudice non può esaminare e respingere l’appello incidentale proposto dall’appellato in via subordinata all’accoglimento del primo, ma deve dichiararlo assorbito. La pronuncia che lo esamina e lo rigetta è viziata da ultrapetizione e non può fondare la reciproca soccombenza ai fini della regolazione delle spese. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26052/2026, accogliendo il ricorso dell’erede di un piccolo investitore contro la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva stabilito la ripartizione delle spese dei vari gradi di giudizio.

Dopo aver acquistato obbligazioni Parmalat per oltre 70mila euro, il risparmiatore aveva chiamato in giudizio la propria banca contestando la violazione degli obblighi informativi. Il Tribunale condannò la banca al risarcimento; l’istituto propose appello, e il correntista chiese in via subordinata la nullità o l’annullamento del contratto per il caso in cui fosse stato accolto il gravame. A seguito di un rinvio della Cassazione, la Corte d’appello respinse l’impugnazione della banca ma rigettò anche quella incidentale del cliente, regolando le spese di conseguenza.

La Prima Sezione civile ricorda che il gravame incidentale (con cui era stata ribadita la richiesta, disattesa dal tribunale, di una pronuncia di nullità ovvero di annullamento del contratto di negoziazione delle obbligazioni), era stato promosso solo in via subordinata, vale a dire per la sola ipotesi «in cui la corte territoriale avesse ritenuto fondato l’appello formulato da BPER».

Vale allora il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sancito dall’articolo 112 cod. proc. civ., che comporta il divieto per il giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito. Del resto, prosegue la decisione, “non v’è dubbio che le parti possano spiegare gradatamente (o anche alternativamente, il che qui non rileva) diverse domande, ponendo in posizione di subordinazione l’una rispetto ad altra domanda propria o della controparte: ordine gradato da cui il giudice non può in tal caso prescindere”.

La parte, dunque, può condizionare il proprio appello incidentale all’accoglimento dell’appello principale di controparte concernente il merito della causa, giacché, ove quest’ultimo, che deve essere sottoposto a un preventivo esame, risultasse totalmente infondato, l’appellante incidentale non avrebbe più interesse alla decisione del proprio gravame incidentale.

Così ricostruito il quadro, per la Cassazione deve affermarsi il principio secondo cui, proposto dall’appellato gravame incidentale subordinato all’accoglimento dell’appello principale, è viziata da ultrapetizione la pronuncia con cui il giudice, respinto quest’ultimo, pronunci altresì sull’appello incidentale proposto in via subordinata, rigettandolo.

E la sentenza impugnata, afferma la Corte, “come è palese, non è coerente, sul punto, con tale principio”. Ne consegue che: i) pure la sua statuizione riguardante le spese di tutte le precedenti fasi dell’odierna lite, chiaramente fondata su di un presupposto (la reciproca soccombenza) da considerarsi insussistente per quanto si è fin qui detto, deve essere modificata e rapportata all’esito complessivo della lite stessa; ii) il risparmiatore (e la sua erede) nemmeno potevano essere condannati al versamento di una ulteriore somma pari a quella dovuta per la impugnazione incidentale del primo, fatta propria dalla seconda, una volta dichiarato assorbito il proprio gravame incidentale.

La Suprema corte ha così accolto il ricorso (dell’erede) del risparmiatore, cassato la sentenza nella parte in cui aveva rigettato l’appello incidentale e lo ha dichiarato assorbito. Ha poi posto a carico della banca le spese del primo grado, come già liquidate dal Tribunale, e quelle di appello (€ 13.634), del precedente giudizio di Cassazione (€ 7.290) e del giudizio di rinvio (€ 9.514), oltre accessori. Per l’attuale giudizio di Cassazione, ha condannato la banca a pagare € 3.000 per compensi e € 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. L’ulteriore contributo unificato, se dovuto, è a carico della sola banca. 

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