Il Tribunale Ue ha respinto i ricorsi di Apple relativi alla sua designazione come gatekeeper per l'App Store e iOS. Con le sentenza nelle cause riunite T-1079/23, T-1080/23 e T-214/24, i giudici hanno anche affermato che i ricorsi relativi al servizio iMessage sono irricevibili.

Il caso - Il 5 settembre 2023, in base al Digital Markets Act, la Commissione europea ha designato Apple come «gatekeeper» per l’App Store, il sistema operativo iOS e il navigatore Safari. La qualifica può essere attribuita a talune grandi imprese digitali che svolgono un ruolo imprescindibile di intermediazione tra le imprese che intendono offrire i loro servizi online e gli utenti finali. Una volta ricevuta una simile designazione, le imprese devono rispettare obblighi specifici in materia di concorrenza.

La decisione della Commissione ha inoltre qualificato il servizio iMessage alla stregua di servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero (SCIIN) come costitutivo di un servizio di piattaforma di base (SPB). Lo stesso giorno la Commissione ha avviato un’indagine di mercato al fine di esaminare se gli elementi addotti da Apple riguardo al servizio iMessage potessero mettere in discussione le presunzioni stabilite dal DMA, secondo cui l’impresa soddisfaceva i tre criteri necessari per la sua designazione come gatekeeper. Il 12 febbraio 2024 essa ha infine deciso di non designare Apple come gatekeeper per iMessage. Tuttavia, sia la decisione di avvio sia la decisione di chiusura dell’indagine hanno mantenuto la qualifica di iMessage come SCIIN che costituisce un SPB.

Apple ha quindi adito il Tribunale Ue per contestare, da un lato, la sua designazione come gatekeeper per l’App Store e iOS nonché talune qualifiche accolte dalla Commissione e, dall’altro, la decisione che avvia l’indagine relativa a iMessage e, infine, la decisione che la chiude.

Il Tribunale ha confermato la designazione di Apple come gatekeeper per l'App Store e iOS e dichiarato irricevibili i ricorsi relativi al servizio iMessage.

In primo luogo, il Tribunale dichiara irricevibile l’eccezione di illegittimità sollevata da Apple nei confronti della disposizione del DMA relativa agli obblighi di interoperabilità imposti alle imprese designate come gatekeeper. In secondo luogo, il Tribunale conferma la valutazione della Commissione secondo cui le diverse versioni dell’App Store costituiscono un solo e medesimo SPB. Esso rileva che, a prescindere dai dispositivi interessati, tali negozi perseguono una finalità identica, vale a dire mettere in contatto gli sviluppatori di applicazioni e gli utenti finali al fine di facilitare la distribuzione di applicazioni software.

In terzo luogo, il Tribunale dichiara irricevibili le censure relative alla qualificazione di iMessage come SCIIN che costituisce un SPB. Esso considera che tale qualificazione non produce, di per sé, effetti giuridici vincolanti che modifichino la situazione giuridica di Apple. In particolare, nessuno degli obblighi previsti dal DMA si applica a iMessage dal momento che tale servizio non è stato annoverato in una decisione di designazione come punto di accesso importante. Per le stesse ragioni, il Tribunale respinge anche i ricorsi diretti contro le decisioni di avvio e di chiusura dell’indagine di mercato relativa a iMessage.

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