La Corte d’Appello di Firenze (sentenza 6 luglio 2026 n. 2491) affronta il tema della tutela giurisdizionale a fonte di un lodo precisando come il rimedio attivabile debba essere individuato in ragione della qualificazione operata dall’arbitro: se questi ha qualificato l’arbitrato come rituale, allora l’impugnativa è quella dell’art. 828 c.p.c.; se invece ha qualificato l’arbitrato come irrituale, allora l’impugnativa è quella dell’art. 806 ter c.p.c..

Distinzione tra arbitrato rituale e irrituale

Invero, in tema di arbitrato, la distinzione ...

Riproduzione riservata Ⓒ