L’ordinanza n. 2913 del 9 febbraio 2026 della Prima Sezione civile della Corte di Cassazione affronta un tema di grande rilievo per il mondo sportivo dilettantistico e, più in generale, per tutte le associazioni non riconosciute: la natura della responsabilità personale e solidale di chi agisce in nome e per conto dell’ente.
La vicenda nasce da un contenzioso relativo a fatture insolute per la fornitura idrica intestata a una associazione sportiva dilettantistica.
Il legale rappresentante dell’ASD era stato chiamato a rispondere in solido del debito dell’associazione. Nel corso del rapporto, la rappresentante aveva sottoscritto una richiesta di riduzione dell’importo e di rateizzazione. Proprio su quella dichiarazione si è sviluppato il cuore della controversia: essa doveva considerarsi un riconoscimento di debito personale dell’amministratrice oppure un atto riferibile all’associazione, con effetti anche sulla responsabilità solidale che la legge pone a carico di chi ha agito per l’ente?
La Cassazione, pur rigettando il ricorso, corregge in modo significativo la motivazione della Corte d’appello e offre un chiarimento di sistema molto importante.
Il Supremo Collegio ribadisce infatti che la responsabilità prevista dall’art. 38 c.c. non riguarda, neppure in parte, un debito proprio dell’associato o del legale rappresentante. Essa ha invece natura accessoria, benché non sussidiaria, rispetto all’obbligazione principale dell’associazione.
In altri termini, chi agisce per una associazione non riconosciuta non diventa debitore “come se avesse contratto in proprio”.
La sua obbligazione nasce direttamente dalla legge, in ragione della funzione svolta e dell’attività compiuta in nome dell’ente. Proprio per questa ragione la Cassazione inquadra tale responsabilità tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione.
Il passaggio non è soltanto teorico. Se la responsabilità dell’amministratore è assimilabile alla fideiussione, allora anche il creditore deve rispettare il regime decadenziale previsto dall’art. 1957 c.c..
Ciò significa che la garanzia non può essere fatta valere sine die: il creditore deve attivarsi tempestivamente, promuovendo l’azione giudiziale verso il Presidente dell’associazione solo se il creditore stesso, entro sei mesi dalla scadenza del debito principale, propone le sue istanze contro l’Associazione e le continua con diligenza.
Trascorso inutilmente il suddetto termine di sei mesi, secondo la recente pronuncia di Cassazione, il Presidente è liberato dall’obbligazione solidale di garanzia di legge.
Ed è proprio qui che la pronuncia assume una particolare utilità pratica per il diritto sportivo. Nel mondo delle ASD e delle SSD che operano attraverso strutture associative non riconosciute, la gestione ordinaria comporta spesso la sottoscrizione di contratti di fornitura, locazione, utenze, sponsorizzazione e servizi. La decisione della Cassazione ricorda che la responsabilità del presidente o dell’amministratore non va letta in chiave meramente “personale”, ma come responsabilità di garanzia collegata all’agire per l’ente. Questo comporta, da un lato, una tutela per il creditore; dall’altro, impedisce di trasformare automaticamente il rappresentante in debitore originario.
Di particolare interesse è anche il ragionamento svolto sul valore della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. La Corte chiarisce che tale dichiarazione non produce effetti perché integri un riconoscimento di debito personale, ma perché, essendo resa da chi ha agito per l’associazione, si inserisce nel meccanismo legale dell’art. 38 c.c. e può quindi rilevare ai fini dell’impedimento della decadenza, nei limiti del debito riconosciuto.
Per gli operatori del settore il messaggio è netto: nelle associazioni non riconosciute, e dunque frequentemente anche nelle ASD, la responsabilità di chi firma e opera per l’ente è certamente concreta e potenzialmente incisiva, ma non può essere confusa con un’obbligazione individuale autonoma. È una responsabilità derivata dall’attività svolta per l’associazione, accessoria al debito dell’ente e sottoposta alle regole proprie della garanzia.
La pronuncia, dunque, offre un duplice insegnamento. Sul piano sostanziale, delimita correttamente la posizione del legale rappresentante. Sul piano operativo, richiama associazioni, dirigenti e creditori a una maggiore attenzione nella redazione delle dichiarazioni, nelle trattative di rientro e nella gestione del contenzioso.
In conclusione, l’ordinanza n. 2913/2026 si segnala come una decisione destinata ad avere impatto concreto nella vita delle associazioni sportive dilettantistiche: la responsabilità solidale dell’amministratore non è un debito proprio, ma una garanzia legale accessoria assimilabile alla fideiussione, con tutte le conseguenze che ne derivano anche in tema di decadenza del creditore.
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*Avv. Biagio Giancola

