Nelle obbligazioni pecuniarie, se il debitore prova di aver emesso e consegnato assegni bancari accettati dal creditore, non deve anche dimostrarne l’incasso. Spetta invece al creditore provare le ragioni non imputabili che gli hanno impedito di riscuotere gli assegni, come per esempio il furto o lo smarrimento. Lo ha chiarito la Cassazione, ordinanza n. 20139/2026, cassando con rinvio la sentenza d’appello.
Per la Sezione lavoro la consegna dell’assegno costituisce un mezzo di pagamento pro solvendo e fa sorgere in capo al creditore un dovere di cooperazione improntato a buona fede. Il rifiuto o il mancato incasso senza giustificato motivo non consentono di imputare al debitore l’inadempimento e di agire per il pagamento della stessa somma.
Una casa di cura aveva raggiunto con un lavoratore un accordo transattivo impegnandosi a versargli 87.600 euro. Ritenendo di aver ricevuto solo parte delle somme pattuite, il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per circa 49.500 euro. La società si era opposta sostenendo di aver pagato mediante diversi assegni bancari consegnati, tramite il difensore del dipendente, a saldo del debito. E il Tribunale revocò il decreto. In secondo grado però la Corte di appello ha ribaltato la decisione affermando che non risultava provato che il dipendente avesse effettivamente incassato gli assegni.
La Cassazione ha invece accolto il ricorso della società, affermando che, una volta provata la consegna degli assegni accettati dal creditore, è quest’ultimo a dover dimostrare il mancato incasso e le ragioni che lo hanno impedito, non potendo altrimenti imputare al debitore l’inadempimento.
E sul punto ha affermato i seguenti principi di diritto:
1) “in tema di obbligazioni pecuniarie, la traenza e la consegna di assegni bancari, accettati dal creditore prenditore, integrano un mezzo di pagamento, sebbene da intendere pro solvendo;
2) il pagamento effettuato mediante un sistema diverso dal versamento di moneta avente corso legale nello Stato, ma che comunque assicuri al creditore la disponibilità della somma dovuta, può essere rifiutato dal creditore solo in presenza di un giustificato motivo, dovendo altrimenti il rifiuto ritenersi contrario a correttezza e buona fede;
3) l’assegno bancario, in quanto titolo pagabile a vista, si perfeziona, quale mezzo di pagamento, quando passa dalla disponibilità del traente a quella del prenditore;
4) soddisfatto il dovere di prestazione del debitore mediante la traenza e la consegna degli assegni bancari accettati dal creditore, sorge un onere di cooperazione del creditore di porre all’incasso gli assegni medesimi, ispirato a buona fede e correttezza, pena l’impossibilità di far valere l’asserito inadempimento del debitore;
5) ai fini della prova del pagamento è sufficiente che il debitore dimostri l’avvenuta emissione e la consegna del titolo, incombendo invece sul creditore la prova del mancato incasso, la quale, pur costituendo una prova negativa, non si risolve in una probatio diabolica, bensì nella corrispondente prova di fatti positivi quali, esemplificativamente, lo smarrimento oppure il furto, idonei a dimostrare che il mancato possesso non sia riconducibile al pagamento, bensì a fatto non imputabile al creditore prenditore”.

