Secondo la Corte d’Appello di Napoli (sezione VII, sentenza 15 giugno 2026 n. 4631) l’assegno bancario è da considerarsi - nei rapporti tra traente e prenditore - come una promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. con la conseguente configurabilità della presunzione iuris tantum dell’esistenza del rapporto sottostante. 

Il destinatario della promessa

Pertanto, il destinatario della promessa di pagamento è dispensato dall’onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, con l’effetto che, in base al negozio di riconoscimento, il creditore è legittimato a pretendere il pagamento dell’intera obbligazione, quale nascente dal riconoscimento, mentre è il debitore, il quale intenda resistere all’azione di adempimento, che deve provare o l’inesistenza o l’invalidità dello stesso rapporto fondamentale, ovvero la sua estinzione. Ai fini dell’inversione dell’onere della prova, ex art. 1988 c.c., il prenditore dell’assegno è tenuto esclusivamente all’esibizione del titolo, mentre spetta al debitore l’onere di provare le eccezioni fondate sul rapporto causale, sia l’inesistenza del rapporto sostanziale, sia lo specifico contenuto e causa di esso, sia le modalità e le ragioni dell’eventuale cessazione della vigenza del rapporto o della esigibilità del credito.

Il titolo di credito

Quanto innanzi si giustifica sul rilievo per cui il titolo di credito è un documento contenente la promessa unilaterale di effettuare una data prestazione a favore di chi lo presenterà al debitore. Una volta creato il titolo, esso viene emesso mediante un atto giuridico di consegna a persona determinata, compiuto intuitu personae e sorretto dalla specifica volontà di eseguire, mediante tale rilascio, un contratto o di adempiere ad un obbligo legale, nel senso che si emette un titolo di credito sempre in considerazione di un negozio o di un rapporto patrimoniale da regolare - che si chiama fondamentale o sottostante - intercorrente fra il creatore ed emittente del titolo ed il primo prenditore. Il rilascio del titolo costituisce mezzo di rafforzamento della situazione della controparte, oltre che agevole e pronto mezzo di soddisfacimento dell’obbligazione della quale l’emittente è soggetto passivo, ed è in tale nesso di strumentalità fra la creazione del titolo ed il rapporto sottostante, che si ravvisa la causa del titolo di credito.Di conseguenza, nella richiesta di decreto ingiuntivo in forza di titolo di credito scaduto è implicita la proposizione anche dell’azione causale, derivante dal rapporto sottostante, mediante utilizzazione del titolo medesimo quale promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., per cui l’opposizione avverso quel decreto non può trovare fondamento nella sola circostanza della prescrizione dell’azione cartolare, spettando all’opponente di fornire la prova contraria alla presunzione di esistenza del rapporto fondamentale, fissata in favore del creditore dal citato art. 1988 c.c..Con la precisazione, al tempo stesso, che il mero possessore di un assegno bancario, il quale non risulti prenditore o giratario dello stesso, non è legittimato alla pretesa del credito ivi contenuto se non dimostrando l’esistenza del rapporto giuridico da cui deriva tale credito, poiché il semplice possesso del titolo non ha un significato univoco ai fini della legittimazione, non potendo escludersi che l’assegno sia a lui pervenuto abusivamente; né l’assegno può comunque valere come promessa di pagamento, ai sensi dell’art. 1988 c.c., atteso che l’inversione dell’onere della prova, prevista da tale disposizione, opera solo nei confronti del soggetto a cui la promessa sia stata effettivamente fatta, sicché anche in tal caso il mero possessore di un titolo all’ordine (privo del valore cartolare), non risultante dal documento, deve fornire la prova della promessa di pagamento a suo favore.

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