La Corte di cassazione civile - con la sentenza n. 20479/2026 - ha rigettato il ricorso contro la quantificazione dell’assegno divorzile riconosciuto all’ex coniuge in chiave perequativo-compensativa per l’accertato contributo prestato dalla moglie alla realizzazione del patrimonio personale e professionale del marito: per l’apporto determinante all’avviamento e alla realizzazione dell’attività libero professionale del ricorrente. E, in assenza della prova da parte del ricorrente di un sensibile depauperamento delle proprie condizioni economiche a causa della nascita di una figlia nella nuova relazione more uxorio è stata legittimamente respinta la domanda di riduzione dell’assegno.

Infatti, nell’ambito di una nuova relazione la nascita di un figlio non è automaticamente sinonimo di impoverimento dell’obbligato che ben potrebbe ricevere un apporto economicamente apprezzabile dal compagno o compagna attuali.

Inoltre, nel caso specifico il ricorrente aveva chiesto e ottenuto in appello l’azzeramento del mantenimento per uno dei due figli maggiorenni perché in qualità di dottorando riceveva una borsa di studio.

Va rilevato che secondo la Cassazione il presupposto del riconoscimento dell’assegno divorzile per l’apporto dato al marito era stato correttamente provato. E, specifica la sentenza di legittimità, che la sperequazione reddituale tra i due al momento del divorzio e l’apporto di una al patrimonio dell’altro ben si potesse derivare anche dall’assunzione di obbligazioni di garanzia da parte della donna come prova della propria dedizione alla realizzazione professionale ed economica del marito. Tale prova non è posta in dubbio dalla mancata allegazione di quali concrete occasioni di lavoro lei fosse stata indotta o costretta a rinunciare al fine di potersi totalmente dedicare alla cura della vita familiare.

Nel caso concreto la donna aveva di fatto assunto la veste di socio accomandatario della società del marito unitamente alla madre di lui e aveva sottoscritto nel tempo fideiussioni specifiche e omnibus, alle quali risulta ancora vincolata essendo state alcune di esse prorogate fino al 2031 in virtù di sospensioni concesse dall’Istituto bancario. Da ciò si è ritenuto provato un grave pregiudizio in termini di limitata capacità economica presente e futura. In tal modo ella si era fatta carico di ingenti responsabilità e oneri economici che persistendo oltre la cessazione del vincolo matrimoniale ne compromettono di fatto la libertà e la capacità economica. Tali circostanze erano state ritenute particolarmente rilevanti al fine di asserire la pregnante funzione compensativo-perequativa dell’assegno divorzile anche tenuto conto dell’età della donna di 55 anni e della durata del matrimonio.

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