Il lavoratore che già percepisce l’assegno ordinario di invalidità e matura anche il diritto alla NASpI può scegliere tra le due prestazioni anche dopo aver fatto domanda per l’indennità di disoccupazione. Non vi è, infatti, alcuna norma che stabilisca un termine per esercitare l’opzione. E quello fissato dall’Inps con una circolare – il momento della domanda amministrativa – non può certamente essere considerato vincolante. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 5414/2026, respingendo il ricorso dell’Istituto previdenziale.
Il caso era quello di un lavoratore che aveva chiesto all’Istituto il pagamento della NASpI mentre era già titolare di un assegno ordinario di invalidità. Il Tribunale di Vicenza aveva accolto la domanda. La Corte d’appello di Venezia aveva confermato la decisione. L’Inps ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il lavoratore può sì scegliere tra assegno di invalidità e NASpI, ma l’opzione deve essere esercitata entro la presentazione della domanda amministrativa per la NASpI, come espressamente previsto dalla circolare n. 138/2011. E nel caso specifico, il termine era stato superato, avendo il lavoratore esercitato la scelta dopo la domanda.
La Suprema corte richiama un recente precedente in cui ha affermato (sentenza n. 4724/2025) che «la maturazione dei requisiti per l’indennità NASpI, successivamente alla fruizione di assegno ordinario di invalidità, fa sorgere in capo all’assicurato il diritto di scegliere uno dei due trattamenti, senza tuttavia che per l’esercizio di detta opzione sia previsto un termine».
Su questa linea, l’art. 11, lett. e), del d.lgs. n. 22 del 2015, laddove prevede la decadenza del lavoratore dalla fruizione della NASpI nel caso di «acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI», non contiene alcun termine per l’esercizio dell’opzione.
Il caso simmetrico, prosegue la Cassazione, del lavoratore che, già in godimento dell’assegno di invalidità, si trovi, invece, nella condizione di aver diritto ai trattamenti di disoccupazione, trova il proprio fondamento nella sentenza della Consulta n. 234 del 2011. Il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 6, co. 7, del d.l. n. 148 del 1993, conv. con modif. dalla l. n. 236 del 1993, nella parte in cui non prevede, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità ed abbiano altresì diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidità, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato.
Né - conclude la decisione - può trovare applicazione l’art. 1287 c.c., in quanto l’assegno ordinario di invalidità e l’indennità NASpI non sono qualificabili quali obbligazioni alternative (non ricorrendo l’originario concorso tra prestazioni poste in posizione di reciproca parità e dedotte in modo disgiuntivo).

