La quota dell’assegno di mantenimento versato al coniuge separato per pagare l’affitto rientra nel reddito imponibile e concorre quindi al superamento della soglia oltre la quale scatta l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 26608/2026, accogliendo il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

In primo e secondo grado, invece, le Commissioni tributarie avevano annullato gli avvisi di accertamento del Fisco, per l’imposizione, ai fini Irpef, degli assegni di mantenimento percepiti, per sé e per i figli, per redditi mai dichiarati, con riferimento agli anni dal 2000 al 2003.

Contro queste decisioni, l’Amministrazione ha proposto ricorso affermando che gli assegni periodici di mantenimento corrisposti al coniuge legalmente separato costituiscono reddito imponibile parificato al reddito per lavoro dipendente. E nel caso di specie col contributo per il canone la contribuente non rientrava più nell’esonero dall’obbligo di dichiarazione.

All’epoca, ricostruisce la Sezione tributaria, l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi scattava a 6.197,48 euro. La contribuente riceveva un assegno di mantenimento pari a 17.043,07 euro annui, da dividersi in due, considerato che ne beneficiavano anche i figli minori. Pertanto, il reddito imponibile risultava di 8.521,53, comportando l’obbligo di dichiarazione. La sola componente dell’assegno per il canone di locazione era pari a 6.817,23 euro annui.

Pertanto, osserva la Suprema corte, a seconda che dovesse essere considerata una componente imponibile, il reddito complessivo superava il limite di legge e tanto comportava l’obbligo di dichiarazione, altrimenti no. E la decisione richiama il Tuir, e le disposizioni correttive, pervenendo a una risposta affermativa.

In definitiva, per la Cassazione va affermato il seguente principio di diritto: “In tema di imposte dirette a seguito della separazione personale dei coniugi, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ai sensi degli artt. 10, comma 1, lett. c), e 47 (ora 50) comma 1, lett. i) del dPR n. 917 del 1986, e dell’art. 3, comma 1, del dPR n. 42 del 1988, nelle formule applicabili “ratione temporis”, qualora l’autorità giudiziaria abbia fissato un importo onnicomprensivo per il mantenimento di moglie e figli specificando che la somma riconosciuta è comprensiva dell’eventuale canone da corrispondere per locazione di un immobile, quanto corrisposto per il canone rientra nell’ammontare del reddito percepito dal coniuge beneficiario che deve essere sottoposto ad imposizione nel limite di legge, fermo restando che quando dell’immobile locato fruiscano pure i figli, anche la porzione della cifra prevista per il pagamento del canone di locazione deve essere calcolata nella misura di metà, salvo diversa previsione dell’autorità giudiziaria”.

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