La Cassazione, ordinanza n. 10797/2026, riapre il nodo delle polizze Rc auto con carrozzerie convenzionate affermando che non è automaticamente legittima la clausola che penalizza – con franchigie più alte - chi sceglie un riparatore "fuori rete"
LA MASSIMA
Assicurazione - Tutela del consumatore - Assicurazione contro i danni - Polizza per atti vandalici - Clausole vessatorie o abusive - Franchigia o scoperto - Riparazione effettuata da carrozzeria "fuori rete" - Maggiorazione dell'importo a carico dell'assicurato - Limitazione della libertà contrattuale nei rapporti con i terzi - Accertamento dello squilibrio - Necessità. (Dlgs 206/2005, articolo 33)
La clausola di un contratto assicurativo che prevede uno scoperto percentuale maggiore in caso di riparazione del veicolo presso una carrozzeria non convenzionata con la compagnia rispetto a quella applicata in caso di ricorso a carrozzeria convenzionata non può essere valutata isolatamente, dovendo essere esaminata in relazione alle altre clausole e al tenore complessivo del contratto, al fine di verificare se determini un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'articolo 33, comma 1, Dlgs n. 206 del 2005. Tale valutazione non può prescindere dal previo accertamento se la clausola sia stata imposta al consumatore ovvero accettata liberamente all'esito di una specifica trattativa individuale.
Al centro della vicenda di cui si è occupata la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 10797 del 2026 vi è una clausola di polizza che prevede uno scoperto maggiore (20% anziché 15%) qualora l'assicurato scelga una carrozzeria non convenzionata con la compagnia di assicurazione. La questione giuridica riguarda la natura potenzialmente vessatoria di tale clausola ai sensi del Codice del consumo, con particolare riferimento alla limitazione della libertà contrattuale del consumatore. La Cassazione, ...


