La Cassazione definisce, in modo favorevole agli assicurati, il perimetro dell’indennizzo in caso di assicurazione danni contro eventi atmosferici. In particolare, per la Terza sezione civile, ordinanza n. 16138/2026, le clausole che subordinano l’indennizzabilità delle infiltrazioni alla presenza di “rotture, brecce o lesioni” del fabbricato non richiedono necessariamente un danno strutturale permanente: è sufficiente che il fenomeno meteorologico abbia deformato o alterato la struttura creando il varco attraverso cui l’acqua è penetrata.

Una società di Reggio Calabria aveva assicurato i beni conservati all’interno di un capannone per i danni atmosferici. La merce venne poi danneggiata dall’acqua piovana che penetrò attraverso la copertura del capannone. Il collegio peritale stimò i danni in 187mila euro. Il Tribunale di Reggio Calabria emanò due decreti ingiuntivi nei confronti della Unipol. Proposta opposizione, il Tribunale di Reggio Calabria la accolse affermando l’inoperatività della polizza. E la Corte di appello confermò. Per i giudici di secondo grado il danno fu originato dall’accumulo di grandine sul tetto del capannone, il cui peso provocò la flessione delle lastre di eternit, e la deformazione nei punti di giunzione creò degli interstizi attraverso i quali l’acqua piovana penetrò all’interno del capannone. Una fattispecie ritenuta diversa da quella coperta, in quanto il contratto di assicurazione avrebbe coperto i danni dell’acqua piovana solo se penetrata all’interno dell’immobile attraverso “rotture, brecce o lesioni al tetto”, e dunque presupponeva un “pregiudizio all’integrità strutturale della cosa”.

Un ragionamento bocciato dalla Suprema corte. Per prima cosa la Cassazione afferma che la parola “breccia” non è un sinonimo di “danno strutturale e permanente”, ma indica anche un’apertura o un varco, creatosi “per corrosione interna o per cause esterne”, e quindi ben poteva comprendere gli interstizi creati dalla deformazione del tetto.

In secondo luogo, ricostruisce la Corte, la questione che si è posta storicamente è stata quella di delimitare il rischio assicurato “escludendo i danni non dovuti alla violenza del fenomeno meteorologico, cioè la c.d. “sinistrosità impropria””, come per esempioi danni causati dall’acqua “penetrata attraverso aperture dimenticate aperte, lucernari mal chiusi, serramenti mal costruiti”. Ed è questa la finalità della clausola che subordina l’indennizzabilità alla presenza di “rotture, brecce o lesioni”. In tal modo, infatti, si taglia fuori “la copertura per i danni rispetto ai quali l’evento atmosferico fu solo occasione, ma non causa del danno”. La logica, dunque, è quella di consentire “l’indennizzabilità dei soli danni per i quali non il fenomeno atmosferico, ma la violenzada questo esercitata sulla struttura dell’immobile sia stata la causa del danno”.

Tornado al caso concreto, occorre accertare “se l’acqua sia penetrata nel fabbricato trovando una strada preesistente, ovvero se l’abbia creata da sé deformando o guastando la struttura: solo in quest’ultimo caso, infatti, vi sarebbe un nesso di causa tra la violenza del fenomeno atmosferico e il danno”.

Ma questo, prosegue la decisione, è già stato accertato dal giudice di merito, secondo il quale il tetto dell’immobile fu deformato dalla grandine, e la deformazione consentì il passaggio dell’acqua. Tuttavia, pur avendo accertato un fenomeno di “violenza dell’evento atmosferico modificativo dell’immobile”, la Corte territoriale ha poi negato l’indennizzo.  Così adottando una interpretazione della clausola non rispettosa dell’art. 1369 c.c., secondo il quale essa va interpretata sulla base della sua funzione concreta.

E nel caso di specie, la clausola sulle “rotture, brecce o lesioni” serviva a coprire i danni realmente causati dalla violenza dell’evento atmosferico, non solo quelli derivanti da crolli o rotture permanenti del tetto. Poiché la grandine aveva deformato la copertura creando i varchi per l’acqua, l’indennizzo non poteva essere escluso.

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