Civile

Assicurazione sulla vita: in caso di premorienza del beneficiario gli utili vanno ai suoi eredi

Il principio vale a meno che il disponente cambi idea e indichi un diverso beneficiario

di Giampaolo Piagnerelli

Nel contratto di assicurazione sulla vita se il beneficiario decede prima del contraente, la somma si intende assegnata agli eredi del beneficiario. Il tutto ovviamente a meno che il contraente decida diversamente. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 9948/21.

Nella decisione viene affermato che una volta stipulato il contratto di assicurazione sulla vita in capo al contraente-disponente è assegnata solo la facoltà prevista nell'articolo 1921, comma 1, cc di revocare anche per via testamentaria la designazione del terzo beneficiario, nonostante il terzo abbia dichiarato di volerne beneficiare. In materia di successioni la revoca e la designazione di un diverso beneficiario in sostituzione, ove il contraente non abbia rinunciato a detta facoltà ex articolo 1921 cc, si realizza nelle stesse forme previste nell'articolo 1920 cc, e dunque anche con disposizione testamentaria. La rinuncia alla facoltà di revoca del beneficiario, invece, ha l'effetto di cristallizzare nel tempo il diritto del beneficiario e, certamente, neutralizza ogni diversa disposizione da parte del contraente.

Nel caso concreto, l'ipotesi di premorienza del beneficiario è espressamente disciplinata nell'articolo 1412, comma 2, cc che, nel contratto a favore di terzo, dispone il trasferimento agli eredi del beneficiario in caso di sua premorienza, fatto salvo l'esercizio della facoltà di revoca o altra diversa disposizione.

Di qui il principio di diritto secondo cui "la disposizione di cui all'articolo 1412, comma 2, cc, in base al quale, con riferimento al contratto a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante purché il beneficio non sia revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente, si applica anche al contratto di assicurazione sulla vita…". La Corte territoriale, reputando che il diritto alla prestazione potesse insorgere solo con la morte del disponente, ha dunque erroneamente considerato la premorienza della beneficiaria come un fatto che automaticamente escludeva la possibilità che detto diritto potesse nascere a favore dei suoi eredi.

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