Quando la polizza non è utilizzabile come prova, l’esistenza e il contenuto del contratto di assicurazione possono essere dimostrati attraverso altri documenti riconducibili alle parti, purché idonei a ricostruire con certezza il rapporto negoziale. La valutazione della loro sufficienza compete al giudice di merito. La Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, con l’ordinanza 23855 del 2026, chiarisce un orientamento consolidato, applicandolo al caso concreto, anche alla luce delle comunicazioni...

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