Qual è la natura della perizia contrattuale? Le Sezioni Unite, sentenza n. 11959 depositata oggi, chiariscono che è una clausola mediante la quale le parti affidano a un terzo, scelto per competenza tecnica e fiducia, la soluzione di questioni rilevanti del rapporto, impegnandosi sia a deferirgliele sia a vincolarsi al suo responso. Essa può assumere natura di arbitrato irrituale solo quando sia prevista una chiara rinuncia alla giurisdizione, diversamente produce solo un accertamento tecnico vincolante ma interno al rapporto. In tal caso, dunque, non preclude l’azione giudiziaria. Tuttavia, l’attivazione e lo svolgimento della perizia escludono l’inerzia del titolare e determinano un effetto interruttivo della prescrizione.
A seguito di una rapina subita nel 2010, l’assicurata chiedeva l’indennizzo (di circa 400mila euro) previsto dalla polizza, mentre la compagnia assicurativa agiva per far accertare la prescrizione del diritto e l’inoperatività della garanzia. Il contratto prevedeva una clausola di perizia contrattuale per la quantificazione del danno: una prima procedura era stata avviata e si era conclusa nel 2015, senza giungere a una definitiva liquidazione, mentre una nuova attivazione era intervenuta solo nel 2017. I giudici di merito hanno ritenuto che, in assenza di atti interruttivi, il diritto si fosse ormai prescritto, essendo decorso il termine biennale
Nel caso concreto, a seguito di una rapina subita nel 2010, l’assicurata chiedeva l’indennizzo (per circa 400mila euro) previsto dalla polizza, mentre la compagnia assicurativa agiva per far dichiarare prescritto il relativo diritto e l’inoperatività della garanzia. Le parti avevano previsto una clausola di perizia contrattuale per la quantificazione del danno, ma la procedura era stata attivata solo nel 2017. I giudici di merito hanno ritenuto che, non essendo intervenuti atti interruttivi, la prescrizione fosse già maturata.
Contro questa decisione la parte danneggiata ha proposto ricorso in Cassazione, sostenendo tra l’altro, che la clausola integrava un arbitrato irrituale, con conseguente improponibilità della domanda davanti al giudice ordinario. E censurando la decisione sulla prescrizione, che invece sarebbe stata interrotta dalla perizia.
La questione giunta alle Sezioni Unite, dunque, riguardava la natura della perizia contrattuale e i suoi effetti sulla prescrizione, ossia se essa potesse impedire o sospendere il decorso del termine. Le S.U. respingono il primo motivo confermando che la clausola di polizza non integra arbitrato (né rituale né irrituale), ma una perizia contrattuale “pura”, senza rinuncia alla giurisdizione. E accolgono il quarto motivo sulla prescrizione. L’attivazione e lo svolgimento della perizia contrattuale costituiscono attività incompatibile con l’inerzia e quindi producono un effetto interruttivo che perdura per tutta la procedura.
Le Sezioni Unite chiariscono la materia enunciando quattro principi di diritto: 1) la perizia contrattuale consiste, in genere, in una clausola contrattuale con cui i contraenti vogliono che un terzo, scelto per le sue conoscenze tecniche specifiche e la fiducia, intervenga su una o più questioni rilevanti per un rapporto giuridico tra loro intercorrente, per il cui chiarimento è necessaria l’applicazione di massime di esperienza di un certo settore, e stabiliscono di assoggettarsi a un doppio vincolo, quello derivante dal patto in virtù del quale si impegnano ad affidare a un terzo-perito la soluzione di una certa questione e quello derivante dalla perizia che il terzo-perito porrà in essere.
Inoltre, 2) la perizia contrattuale può assumere, ove preveda una definitiva rinunzia ad adire il giudice, natura di arbitrato irrituale. In mancanza di una simile rinunzia la perizia “costituisce una figura pienamente atipica avente natura di obbligazione contrattuale con cui le parti individuano uno strumento che, ove utilizzato e portato a compimento, consente loro di superare in termini vincolanti una porzione del contrasto esistente attraverso la creazione di un nuovo assetto di interessi dipendente dal responso del terzo, che i contraenti si impegnano a rispettare”.
Ancora, 3) la perizia contrattuale pura ha natura meramente obbligatoria e non preclude la possibilità di introdurre un’azione giudiziaria che abbia a oggetto anche la porzione di controversia affidata al perito; una simile condotta assume valore di inadempimento ed espone la parte a ogni conseguenza risarcitoria a esso correlata.
Infine, 4) l’esercizio del diritto attuato attraverso l’atto di “chiamata” della perizia contrattuale pura e il conseguente avvio di un procedimento che si sviluppa in una protratta e continua serie di operazioni, costituiscono una condotta incompatibile con l’inerzia del titolare e comporta un effetto interruttivo de die in diem per tutto l’arco delle operazioni in cui consiste tale perizia.
Secondo la Corte di merito, invece, la rapina era stata denunciata agli assicuratori il 22 ottobre 2010 e il collegio peritale aveva depositato “lodo irrituale il 25.9.2015”. Vi era stata, dunque una prima “chiamata” di perizia contrattuale, le cui operazioni si erano concluse il 25 settembre 2015. In conclusione, scrive la Cassazione, “se la prescrizione aveva ricominciato a decorrere da quella data, non si poteva che concludere che al momento (in data 1° marzo 2017) della nuova “chiamata” di perizia contrattuale … non era ancora decorso il termine di prescrizione di due anni previsto dall’art. 2952, comma 2, cod. civ.”.

