Le associazioni tra professionisti costituite ai sensi della legge n. 1815/1939 trovano la propria disciplina anzitutto nella volontà delle parti: se i patti associativi rinviano alle norme del Codice civile in materia di associazioni, e non a quelle sulle società semplici, al professionista receduto non spetta la liquidazione della quota del patrimonio associativo. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 15396/2026.
Uno studio legale tributario milanese aveva chiesto all’attuale ricorrente, ex associato tra il 2003 e il 2007, la restituzione di somme percepite in eccesso rispetto agli utili effettivamente spettanti. Il professionista contestava i conteggi dello studio e chiedeva, a sua volta, il pagamento di utili non distribuiti e la liquidazione della quota associativa dopo il recesso.
Tribunale e Corte d’appello di Milano avevano accolto la domanda dello studio, condannando il ricorrente alla restituzione delle somme e negando qualsiasi diritto alla liquidazione della quota, sul presupposto che i patti associativi rinviassero alla disciplina delle associazioni e non a quella delle società semplici.
Con uno dei motivi di ricorso, rubricato «Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., avuto riguardo all'art. 37 dei patti associativi ed agli artt. 24, comma 4, e 2289 c.c. in punto di liquidazione della quota», il professionista aveva contestato, tra l’altro, il mancato riconoscimento della liquidazione.
Per la Prima sezione civile la doglianza è infondata “per l’affatto dirimente ragione che le associazioni tra professionisti costituite ai sensi della legge n. 1815 del 1939 traggono la loro disciplina dalla volontà delle parti e, nella specie, sono state proprio queste ultime a regolare il rapporto tra esse intercorso facendo espresso rinvio, tramite l’art. 37 dei patti associativi (a tenore del quale “Per quanto non espressamente contemplato in questi Patti Associativi, si applicheranno le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni”) alla disciplina delle associazioni (non, dunque, come pretenderebbe il ricorrente, alla disciplina delle società semplici e, in particolare, all’art. 2289 cod. civ.) contenuta nel codice civile, il cui art. 24, ultimo comma, sancisce che “Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’associazione”.
La Suprema corte ha invece accolto il ricorso limitatamente al motivo relativo al computo delle ritenute fiscali. Secondo il professionista, le ritenute d’acconto attribuite agli associati per trasparenza fiscale non potevano essere considerate parte degli utili effettivamente percepiti e quindi non dovevano incidere sul saldo da restituire allo studio. La Corte d’appello, però, aveva respinto la censura con una motivazione ritenuta troppo generica e priva di un reale esame della questione, imponendo così il rinvio per un nuovo giudizio.

