Il fulcro della questione di diritto affrontata dalla Corte d’Appello di Ancona (sentenza 9 aprile 2026 n. 395) è rappresentato dalla qualificazione della responsabilità personale di chi agisce per un’associazione non riconosciuta.
Associazioni non riconosciute
Le associazioni non riconosciute, per quanto sfornite della personalità giuridica che deriva dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000, sono tuttavia dotate di soggettività giuridica in relazione a plurime situazioni giuridiche in ragione di specifiche disposizione di legge (art. 38 c.c. per i rapporti obbligatori; art. 2659 c.c. per i rapporti reali, etc. …).
In particolare, secondo l’art. 38 c.c., a fronte delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i soggetti terzi “possono far valere i loro diritti sul fondo comune”; con la precisazione che “delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
Le garanzie
In proposito, si precisa in sentenza che l’obbligazione gravante sul rappresentante ex art. 38 c.c. - pur qualificata tradizionalmente come “personale e solidale” - è caratterizzata da una struttura sostanzialmente riconducibile a una garanzia ex lege di tipo fideiussorio, in quanto accessoria rispetto al debito dell’ente e funzionale a rafforzare l’affidamento dei terzi creditori.
Segnatamente, la responsabilità personale dei soggetti, che hanno agito in nome per conto dell’associazione, nell’esigenza di tutela dei terzi che, nell’instaurazione del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di detti soggetti integra una obbligazione, avente natura solidale, inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabile alla fideiussione, con conseguente applicazione dei principi contenuti negli artt. 1944 e 1957 c.c..
Ed allora, la responsabilità personale e solidale qui in esame non è riferibile, neppure in parte, ad un’obbligazione propria dell’associato, ma ha carattere accessorio rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, di talché detta obbligazione (di natura solidale) è legittimamente inquadrabile – come detto - fra quelle di garanzia ex lege assimilabili alla fideiussione.
Ne deriva che, qualora il debito principale sia ridotto - o diversamente conformato - per effetto di una pronuncia giudiziale che incida su un elemento oggettivo del rapporto (quale una penale contrattuale), l’obbligazione accessoria del garante deve necessariamente adeguarsi al nuovo assetto del debito garantito, non potendo il creditore pretendere dal garante una prestazione economicamente maggiore (o più gravosa) rispetto a quella - ormai - riconosciuta come dovuta dal debitore principale.
Ciò in applicazione della ritenuta accessorietà del debito del garante rispetto a quello del debitore principale e conseguente applicazione, in via coerente con siffatta ricostruzione sistematica dei limiti di cui all’art. 1941 c.c., secondo cui la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né essere prestata a condizioni più onerose.
Società di persone
A differenza del socio illimitatamente responsabile nelle società di persone, nelle associazioni non riconosciute i legali rappresentanti (e, in particolare, il presidente) non rispondono affatto dei debiti dell’ente in base a tale loro qualità.
La responsabilità è prevista dall’art. 38 c.c. esclusivamente per coloro i quali hanno agito in nome e per conto dell’associazione nell’ambito del singolo, e specifico, rapporto obbligatorio fatto valere in giudizio: essa quindi non riguarda tutti i debiti dell’ente e non si traduce in una obbligazione propria di tali soggetti ma, a ben vedere, si tratta di una obbligazione di garanzia per uno specifico debito altrui .

