L’annullamento (senza rinvio) della sentenza di condanna da parte della Cassazione “perché il fatto non sussiste“ non costituisce, di per sé solo, un elemento idoneo a fondare una responsabilità civile per colpa grave dei magistrati del merito. Lo ha affermato la Terza sezione civile, ordinanza n. 27139/2026, bocciando definitivamente la richiesta di un medico.
Il professionista, condannato per abuso d’ufficio e, con una riqualificazione “a sorpresa”, per concussione, aveva ottenuto prima l’annullamento della condanna per concussione e poi quello senza rinvio per abuso d’ufficio, «perché il fatto non sussiste». A quel punto ha chiesto 2 milioni di euro di risarcimento per i danni professionali, personali ed economici subiti durante il lungo processo e il correlato procedimento disciplinare.
La Corte d’appello ha ritenuto che la condotta dei giudici di Verbania e di Torino “rientrasse nell'esercizio della fisiologica attività interpretativa delle norme e di valutazione dei fatti e delle prove”; aggiungendo che la “riforma o l’annullamento in sede di legittimità di un provvedimento giudiziario non integrano di per sé una colpa grave dello Stato-giudice, in difetto di un'abnormità o di una violazione grossolana e macroscopica della legge”. La Corte ha inoltre condannato l’appellante alla rifusione di 12mila euro di spese di lite, dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato»
Proposto ricorso, la Cassazione l’ha giudicato inammissibile. L’esenzione da responsabilità dello Stato-giudice, sancita dalla c.d. “clausola di salvaguardia” - si legge nella decisione -, cede soltanto di fronte a “violazioni macroscopiche, inescusabili ed abnormi del dato normativo o a palesi travisamenti del fatto, ovvero quando il provvedimento giurisdizionale si risolva in un’operazione del tutto arbitraria e priva di aggancio con l’ordinamento giuridico”.
Nel caso in esame, invece, proseguono i giudici, la corte territoriale ambrosiana ha correttamente rilevato che le valutazioni dei giudici rientravano nell’alveo della fisiologica attività interpretativa delle fattispecie incriminatrici e del compendio probatorio. E che il successivo proscioglimento rientra nelle dinamiche ordinarie delle impugnazioni e non equivale automaticamente a un errore giudiziario dei giudici di merito, risarcibile ex lege n. 117 del 1988.
Del resto, conclude, il ricorrente non ha dimostrato “specifici indici di abnormità o di negligenza inescusabile a carico dei giudici penali”.
Con una seconda decisione, ordinanza n. 27137/2026, la Cassazione ha bocciato anche la richiesta di risarcimento presentata dal titolare di un laboratorio di analisi che aveva ottenuto l’annullamento del convenzionamento sanitario concesso dalla Regione a una struttura concorrente. Il Tar gli aveva riconosciuto un risarcimento di 2,17 milioni di euro. Il Consiglio di Stato ha ribaltato il verdetto, ritenendo scusabile l’errore della Regione. Il titolare ha allora agito contro lo Stato per colpa grave dei giudici amministrativi, ma la domanda è stata respinta.
Per la Terza sezione civile: “l’aver ritenuto comprensibile l’incertezza applicativa della Regione a fronte dell’intricata sovrapposizione tra le direttive regionali (d.P.G.R. n. 7316/1980) e la disciplina nazionale (D.P.C.M. 10.02.1984) configura un’operazione interpretativa consapevole ed esaustivamente motivata, integralmente coperta dalla clausola di salvaguardia ex art. 2, comma 2, L. n. 117/1988”.
La Corte, con un primo principio di diritto, ribadisce così che, nel regime anteriore alla riforma del 2015, anche un’interpretazione opinabile o non condivisibile resta protetta dalla clausola di salvaguardia, salvo che esorbiti da ogni criterio ermeneutico ragionevole, sconfinando nell’abnormità o nel “diritto libero”.
Riguardo al distinto profilo della colpa dell’Amministrazione, i giudici amministrativi hanno ritenuto che il profilo dell’autorizzazione costituisse un elemento assorbito o secondario nell’ambito del generale e intricato contesto di convenzionamento territoriale.
Sul punto la Cassazione ha affermato un secondo principio di diritto: «In tema di responsabilità civile dello Stato-giudice, il travisamento del fatto o delle prove rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge n. 117 del 1988, nel testo applicabile ratione temporis, ricorre quando la decisione affermi o neghi l’esistenza di un fatto decisivo in contrasto incontrovertibile con gli atti del processo; non è invece configurabile quando la censura investa la selezione, la gerarchizzazione o la valutazione degli elementi istruttori compiuta dal giudice, ovvero l’omessa specifica considerazione di una circostanza priva di carattere determinante rispetto alla ratio decidendi».
Viene naturale, pur nella diversità delle due discipline, il confronto con la responsabilità medica: lo scostamento ingiustificato dalle linee guida può fondare la colpa del sanitario; per l’interpretazione giudiziaria, invece, non basta l’errore, occorre sconfinare nell’abnormità.

